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Ci scrive Valeria Spiga: “Troppe contraddizioni anche nella nota esplicativa della terza ordinanza Solinas”

“Sono 13.300 le persone che si sono autodenunciate all’Unità di crisi dall’entrata in vigore della prima ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas. Il dato comprende i residenti in Sardegna e i non residenti”. Così lo stringato comunicato della Regione di questo pomeriggio. Ma sullo status di questi 13.300 (“devono stare in quarantena” dice la nota esplicativa all’ultima ordinanza del presidente Solinas) l’avvocata Valeria Spiga avanza le sue perplessità. Giuristi, è il vostro momento.

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Caro Vito,

ho letto il Tuo articolo “Solinas, ennesimo pasticcio: prima mette tutti in quarantena, poi è costretto al dietrofont!”, pubblicato in data 11.03.2020 e mi permetto di portare alla Tua attenzione un passaggio fondamentale della Nota esplicativa emessa dall’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna in data 10.03.2020 per fornire chiarimenti interpretativi in merito all’Ordinanza n. 5 del 09.03.2020, ossia il richiamo all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 646 datata 8 marzo 2020.

Detta Nota esplicativa, infatti, al paragrafo “Esenzioni” recita:

La permanenza della misura domiciliare di cui all’art. 1 dell’Ordinanza, letta in combinato disposto con l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020recante: “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è da intendersi nel senso che non si applica ai seguenti casi:
a) spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;
b) spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva;
c) spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari;
d) spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale”.

Orbene, la richiamata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020 all’art. 1, comma 1, prevede che:

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto” ed ancora “Quanto previsto dal medesimo articolo 1 comma 1 lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità, o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività”.

In verità, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 consente altresì: “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Da tutto ciò ne consegue che, essendo l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile richiamata nella sua interezza, non si possa prescindere dal rinvio – a sua volta ivi contenuto – all’articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, il quale consente il rientro delle persone fisiche presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In concreto, per esempio, anche ad uno studente universitario fuori sede, residente in Sardegna, che vive a Milano per frequentare il corso di studi, dovrebbe essere consentito il rientro presso la sua residenza, esentandolo dalla permanenza domiciliare di cui all’art. 1 dell’Ordinanza e ciò proprio in virtù dei richiami generici e generalizzati sopra riportati, alla luce dei quali, quindi, chiunque abbia domicilio o abitazione o residenza in Sardegna potrebbe farvi rientro senza vedersi applicare le misure previste dall’art. 1 dell’Ordinanza n. 5 del 09.03.2020 (cd. quarantena)e ciò, pertanto, anche al di fuori dei casi espressamente indicati nella predetta Nota esplicativa alle lettere da “a)” a “d)”. 

Valeria Spiga

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4 Comments

  1. Giovanni says:

    Qualcuno magari può aiutarmi. Leggo sul sito del Ministero dell’Interno che è consentito fare attività motoria all’aperto.
    https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf
    In questa ordinanza del Sindaco di Sassari, a p. 5, leggo il contrario:
    http://www.comune.sassari.it/comune/sindaco/ordinanze/2020/12_2020.pdf
    Qualcuno mi sa dire quale è quella giusta? Non è che così si confondono soltanto le persone?

  2. Francesco Utzeri says:

    Egregio Biolchini.
    Ben vengano questi interventi interpretativi dei vari decreti. In questi difficili momenti la chiarezza è fondamentale e sarebbe altrettanto fondamentale che, chi è preposto a spiegare alla popolazione cosa si può e cosa non si può fare, sia in grado di dare risposte. Mi riferisco all’ormai famigerato numero verde regionale emergenza COVID 19, perennemente irraggiungibile. Le voglio proporre un altro problema sopraggiunto a causa della quarantena, che per senso civico avrei comunque fatto aldilà della giusta decisione delle autorità. Oggi sono riuscito a porre la mia domanda ad un operatore del servizio civile che non ha saputo darmi una soluzione. Posto che sono in quarantena domiciliare con mia moglie e mio figlio, rientrati dal nord iItalia, oggi abbiamo avuto necessità di fare un po’ di spesa . Tutti i nostri parenti sono residenti in altri comuni e quindi no hanno potuto darci assistenza se non violando il decreto che prevede l’ impossibilità di spostarsi da un comune ad altro, come posso fare ? L’operatore del servizio civile non mi ha saputo dare una soluzione. Lei che ne pensa ?

    • Spostarsi da un comune all’altro non è vietato a patto che lo si faccia per motivi di lavoro, di salute o di necessità. Posto che voi siete in quarantena e non potere assolutamente uscire, direi che è un caso di necessità. Quindi sì, i vostri parenti possono assolutamente portarvi la spesa a casa.

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