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Tuvixeddu, stop al mattone! Il Consiglio di Stato ripristina i vincoli paesaggistici voluti da Soru. Il testo integrale della sentenza

E chi se l’aspettava? Proprio un mese fa l’Unione Sarda aveva titolato “Tuvixeddu, no all’estensione dei vincoli” (ecco l’articolo). Invece il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar e ha detto che i vincoli paesaggistici imposti dalla Giunta Soru nell’area di Tuvixeddu erano pienamente legittimi. Costruire nell’area intorno alla necropoli ora sarà praticamente impossibile! La questione è abbastanza complessa, ma è ben spiegata da un articolo pubblicato dalla Nuova Sardegna. Io vi propongo il testo integrale della sentemza. Oggi a Cagliari piove, ma è una bella giornata lo stesso.

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N. 01366/2011REG.PROV.COLL.

N. 04394/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2008, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Carrozza, Vincenzo Cerulli Irelli e Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;

contro

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Curreli, Ovidio Marras, Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Ministero per beni e le attività culturali, Ministero dell’ambiente, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Dore, con domicilio eletto presso Onlus Italia Nostra, in Roma, viale Liegi, 33;

Associazione Sardegna Democratica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Piero Contu e Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto presso Paola Fiecchi in Roma, via S. Marcello Pistoiese, 73/75;

ad opponendum

Nuova Iniziative Coimpresa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Corda e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE II n. 02241/2007, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – PRIMO AMBITO OMOGENEO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e dell’ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Cerulli Irelli, Contu, Vignolo, Dore, Corda, Rossi, e nelle preliminari l’avvocato dello Stato Rumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Cagliari, con il ricorso n. 902 del 2006 proposto al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, ha chiesto l’annullamento:

-con il ricorso introduttivo, della delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 concernente “Approvazione del Piano Paesaggistico – Primo ambito omogeneo” e del Piano Paesaggistico Regionale (di seguito: PPR) con esso approvato; nonché degli atti allegati alla deliberazione di approvazione ed in particolare: della relazione generale e relativi allegati, delle carte in scala 1:200.000, contenenti la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica, l’assetto ambientale, l’assetto storico-culturale, l’assetto insediativo, le aree gravate dagli usi civici; 141 carte in scala 1:25.000 illustrative dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri; 27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costiero, 38 carte in scala 1:50.000 relative alla descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio costiero; le norme tecniche di attuazione e relativi allegati; di tutti gli atti preparatori ed istruttori del PPR, compresi i pareri della quarta Commissione del Consiglio regionale resi in data 8 agosto 2006 e 5 settembre 2006; delle delibere della Giunta n. 33/27 del 10 agosto 2004 e n. 15/1 del 7 aprile 2005, con le quali sono stati costituiti il Comitato Scientifico ed i gruppi di lavoro interassessoriali e del provvedimento del Presidente della Regione di scelta e di nomina dei componenti il suddetto Comitato; della delibera della Giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006, con la quale è stato adottato il PPR e delle relative norme tecniche di attuazione;

-con motivi aggiunti, depositati in data 10 gennaio 2007, della delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 concernente “Approvazione del Piano Paesaggistico – Primo ambito omogeneo” e del PPR con esso approvato, con tutti gli allegati; della delibera della Giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006, con la quale è stato adottato il PPR e delle relative norme tecniche di attuazione;

Con secondi motivi aggiunti, conseguenti ad adempimento istruttorio e depositati il 9 luglio 2007, degli atti sopra elencati già oggetto di impugnazione.

2. Il Tribunale amministrativo regionale , con la sentenza n. 2241 del 2007, estromessi dal giudizio, su loro istanza, i Ministeri dell’ambiente e per i beni e le attività culturali, ha accolto in parte il ricorso “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione” compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello principale in epigrafe, proposto dalla Regione Sardegna, è stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui ha accolto i motivi nn. 23, 24 e 25 (gli ultimi due contenuti nei primi motivi aggiunti) con i quali il Comune di Cagliari aveva dedotto il difetto d’istruttoria e di motivazione, oltre che l’illogicità delle previsioni del piano che avevano previsto, per il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu, (per un’area di 50 ettari), dapprima, in sede di adozione del piano, che fosse classificata tra le “aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo”, poi (in sede di approvazione) come rientrante tra le “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale”, assoggettandola alla disciplina di cui all’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito: NTA) del piano stesso.

Il Comune di Cagliari, nel resistere all’appello così proposto dalla Regione Sardegna, ha presentato appello incidentale con cui sono state dedotte censure avverso i capi della sentenza in esame recanti la declaratoria di inammissibilità o il rigetto nel merito di alcuni dei motivi di primo grado. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’ambiente, costituitisi in giudizio, insistono per l’accoglimento dell’appello principale proposto dalla Regione Sardegna. Sono intervenute ad adiuvandum, a sostegno del predetto appello regionale, le associazioni Sardegna Democratica e Italia Nostra, mentre è intervenuta ad opponendum la società Nuova Iniziative Coimpresa s.r.l.

4. La Sezione, con sentenza 27 luglio 2010, n. 4899, ha respinto l’appello incidentale del Comune di Cagliari e, quanto all’appello principale proposto dalla Regione Sardegna, ha ritenuto necessaria l’acquisizione, ai fini della completezza dell’istruttoria, della seguente documentazione:

-a) a cura della Regione Sardegna, una documentata relazione, accompagnata da apposita cartografia ed eventuale corredo fotografico, atta a precisare sulla base di quali specifici presupposti e/o sopravvenienze fattuali (nuovi studi, ritrovamenti, indagini archeologiche etc.) sia stato deliberato dalla Giunta regionale di assegnare all’intera area di Tuvixeddu-Tuvumanno la qualifica di “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico-culturale” in luogo di quelle in precedenza assegnate: in sede di proposta di piano, di “scavi” (circoscritti a talune limitate parti dell’ area anzidetta e collocati in un ambito territoriale relativo ad “espansioni fino agli anni ’50”); in sede di adozione del PPR, “area archeologica” inserita tra le “aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo”; il tutto, con precisazioni in merito alla natura e alla collocazione in loco degli eventuali nuovi ritrovamenti presi in considerazione in rapporto alle planimetrie allegate al progetto edificatorio di cui agli accordi di programma stipulati il 15 settembre e il 3 ottobre 2000 tra Nuova Iniziative Coimpresa s.r.l., Comune di Cagliari e Regione Sardegna aventi ad oggetto “riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di San Avendrace”;

-b) a cura del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Cagliari e Oristano, una documentata relazione atta a precisare quale sia lo stato attuale dei ritrovamenti archeologici nell’area anzidetta (con allegata cartografia atta a segnalare la posizione dei ritrovamenti stessi) e quale la loro progressione nel tempo.

Ha assegnato, a tale fine, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della decisione per il deposito degli atti presso la Segreteria della Sezione, e, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ha fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

5. In data 24 settembre 2010, è pervenuta relazione, con allegata documentazione, del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano; in data 27 settembre 2010 è pervenuta nota della Regione Sardegna, con allegata documentazione, seguita da documentazione integrativa pervenuta in data 15 dicembre 2010.

La Regione appellante, il Comune appellato e gli intervenienti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

6. All’udienza del 25 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Riguardo ai motivi del ricorso di primo grado n. 23, n. 24 e n. 25 (gli ultimi due aggiunti) – oggetto principale del suo parziale accoglimento e contro cui soltanto è diretto l’appello regionale -, a mezzo dei quali il Comune di Cagliari aveva lamentato, nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna approvato dalla Giunta regionale il 5 settembre 2006, per l’area di Tuvixeddu e Tuvumannu difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 1, lett. b) e dell’art. 142, comma 1, lett. m) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; di seguito: Codice), nella sentenza di primo grado n. 2241/2007 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna:

-si richiama, anzitutto, che il ricorrente Comune di Cagliari assume, in relazione al colle di Tuvixeddu-Tuvumannu, che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) avrebbe classificato l’intera estensione di circa 50 ettari, interessata da accordi di programma (stipulati con la Regione e imprese costruttrici), come “aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo”, mentre l’area avente tali caratteristiche sarebbe in realtà limitata a un perimetro di circa 10 ettari e solo a questa si sarebbe dovuto applicare l’inerente, con il conseguente obbligo di sottostare alla prescrizioni di salvaguardia di cui all’art. 48 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR , sicché l’estensione stabilita comporterebbe l’applicazione di queste prescrizioni anche ad aree non aventi la natura di bene paesaggistico. [Nei motivi aggiunti, il Comune aveva poi rilevato che il bene paesaggistico perimetrato ex novo, esteso per tutti i 50 ettari, era stato illogicamente definito come “area caratterizzata da preesistenze con valenza storico culturale” e posto all’interno della più vasta categoria delle “aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale”di cui all’art. 48 delle NTA, ma senza che ivi fosse stata specificata (per cui, semmai, sarebbe stata da intendere come ricadente tra le “aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo”: che era la classificazione attribuita nella prima versione del PPR, come adottato il 24 maggio 2006, ed è quella prevista, nel novero dei beni paesaggistici, dallo stesso art. 48, comma 1, lett. a.3.). Ma in ogni caso (era la tesi del Comune) l’area funeraria interessa solo circa 10 ettari ed era stata già tutelata e inclusa nel parco archeologico e museale (di circa 20 ettari), previsto dagli accordi di programma. La nuova classificazione rendeva invece tutta l’area (50 ettari) vincolata all’acquisizione del nulla osta archeologico, anche per l’edificazione sulla parte prima non vincolata. Inoltre (sempre per il Comune), ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, il Piano paesaggistico deve, tra l’altro, individuare puntualmente le aree di cui all’art. 142, comma 1 lett. m): cioè le zone di interesse archeologico “già individuate”, e non già indicarne delle nuove];

-si afferma quindi:

a) non si è in presenza di un vincolo archeologico (non imponibile con il PPR);

b) la Regione con il PPR e le NTA ha il potere (previsto dal Codice), di imporre ad un’area una specifica disciplina di tutela operando nel quadro dei vincoli così detti “ricognitivi”;

c) ai sensi dell’art. 143 del Codice, la determinazione della Regione deve essere basata su un esame dello stato dei luoghi puntuale, svolto con rigore valutativo e supportato da elementi scientifici documentati, così da pervenire a vincoli ricognitivi corrispondenti alle qualità intrinseche del bene da proteggere obbiettivamente accertate;

d) in tale procedimento non si esercita una discrezionalità tecnica insindacabile, dovendosi riconoscere un valore già esistente del bene;

e) nella specie il potere esercitato non risulta sorretto dai necessari approfondimenti istruttori; f) per cui “l’accoglimento del motivo comporta che la individuazione dell’“Area caratterizzata da preeesistenze con valenza storico culturale” è illegittima e che di conseguenza va eliminata la perimetrazione di cui al foglio 557, sez. III dell’ambito 1 Golfo di Cagliari (depositato agli atti di causa)”.

2. Nell’appello la Regione autonoma della Sardegna eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione e interesse del Comune di Cagliari alla contestazione di atti che ampliano il patrimonio pubblico a favore della collettività, i cui interessi esso rappresenta; né, si soggiunge, tale contestazione è fondata sul conseguente divieto assoluto di edificazione nell’area perimetrata, poiché ai sensi dell’art. 49 delle NTA il Comune può, in sede di pianificazione urbanistica, delimitare le aree in cui è preclusa l’edificazione e quelle in cui è invece consentita a determinate condizioni, comportando la detta norma soltanto l’effetto proprio delle misure di salvaguardia.

Nel merito in particolare la Regione deduce:

-il difetto di istruttoria non sussiste, poiché: a) il valore intrinseco dell’area, comprendente una delle più importanti necropoli fenicio-puniche e romane del Mediterraneo, è stato valutato adeguatamente dalla Regione, che ha portato al livello della pianificazione paesaggistica l’indirizzo di tutela già definito al riguardo con deliberazioni cautelari di urgenza, del maggio e novembre 2006, poi revocate a seguito della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico fatta ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice; b) l’estensione dell’area da tutelare è giustificata dai numerosi rilevanti ritrovamenti archeologici nell’area non sottoposta in precedenza a vincolo archeologico (imposto nel 1996), come risultante da specifiche note della Soprintendenza competente; c) l’individuazione dell’area come bene paesaggistico nell’ambito del PPR è esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile in sede di legittimità, anche se si tratti di “riconoscere” il valore intrinseco di un bene, salvi la non congruità o illogicità della motivazione o il travisamento dei fatti.

Nella memoria dell’appellante Regione, depositata il 24 dicembre 2010, si afferma che dagli atti acquisiti con l’istruttoria disposta dalla Sezione risulta che la perimetrazione dell’area determinata con il PPR non è innovativa, in quanto trasposizione del vincolo paesaggistico già approvato nel 1997, e che vi sono stati ritrovamenti archeologici anche esterni al perimetro del vincolo archeologico preesistente, confermando tutto ciò l’erroneità del riconoscimento del difetto di istruttoria da parte del Tribunale amministrativo.

Nelle memorie depositate dal Comune di Cagliari si afferma che dai documenti acquisiti il difetto di istruttoria esce invece confermato, non venendo indicati nuovi ritrovamenti nell’area esterna a quella delimitata con il vincolo archeologico preesistente. Si eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della deduzione dell’appellante Regione sull’asserita coincidenza dell’area perimetrata con il PPR con quella già oggetto di vincolo paesaggistico nel 1997, in quanto motivo nuovo; si conferma l’eccezione, già sollevata in precedenza, sulla inammissibilità dell’intervento della “Associazione Sardegna Democratica”, poiché soggetto non contemplato dagli articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nelle memorie depositate da Nuova Iniziative Coimpresa s.r.l. si propongono deduzioni ed eccezioni di contenuto analogo, eccependo altresì l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), della ulteriore documentazione depositata dalla Regione in data 15 dicembre 2010 e di quella depositata il 15 dicembre 2010 dalla “Associazione Sardegna Democratica”.

3. Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti.

Non può essere accolta, anzitutto, l’eccezione sollevata dalla Regione appellante sul difetto di legittimazione e di interesse del Comune di Cagliari. In via generale infatti un comune ben può individuare in un provvedimento, pur genericamente definibile di ampliamento del patrimonio collettivo, aspetti che ritenga lesivi, per le modalità procedimentali della decisione ovvero perché interferente con la sua valutazione degli interessi circa la gestione territoriale di sua competenza, potendo in particolare ritenere non coerente con tale quadro il vincolo che venga a prodursi sull’assetto e l’utilizzazione del territorio comunale, posta una sua incidenza sulle scelte in materia.

Non possono neppure essere accolte le eccezioni sollevate da parte comunale e di “Nuova Iniziative Coimpresa s.r.l.”. Il richiamo da parte della Regione della coincidenza dell’area perimetrata con il PPR con quella già oggetto di vincolo paesaggistico nel 1997 non può essere considerato alla stregua del divieto in appello di ius novorum; non si tratta, infatti, di un nuovo motivo di ricorso, ma della evidenziazione argomentativa, in via di eccezione in senso stretto ad un accolto motivo dell’originario ricorso, circa un dato riportato a seguito dell’istruttoria che la Sezione ha disposto per acquisire gli elementi a presupposto della determinazione del PPR di cui si tratta. E, in questo quadro, non può neppure ritenersi violato l’art. 102, comma, 4, del Codice del processo amministrativo per effetto del deposito da parte della Regione, in data 15 dicembre 2010, di ulteriore documentazione, poiché esibita in adempimento della detta istruttoria, che è procedura prevista dal medesimo Codice (art. 65) in quanto propriamente strumentale “ai fini della decisione della causa” (art. 104, comma 2).

La questione della legittimazione ad agire della interveniente “Associazione Sardegna Democratica” non ha infine rilevanza in caso di accoglimento dell’appello della Regione, recando l’intervento deduzioni dal tenore sostanzialmente identico.

4. Si passa ora all’esame del merito della controversia.

4.1. Il Collegio ritiene di condividere, anzitutto, la valutazione del giudice di primo grado per cui “è indubbio che la Regione attraverso il PPR e le NTA (come previsto dal D.lgs. n. 42/2004), abbia il potere, dopo avere evidenziato determinate caratteristiche di valore paesaggistico e storico culturale, di imporre ad un’area una specifica disciplina di tutela…”.

Il quadro della normativa del d.lgs. n. 42 del 2004 attributiva di tale potere è dato, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli art. 131, 134, 135, 143 e 145 (secondo il testo, novellato dal decreto legislativo, integrativo e correttivo, 24 marzo 2006, n. 157, in vigore all’atto dell’approvazione del PPR – delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 -, non sostanzialmente dissimile, per quanto qui interessa, dai testi previgente e attuale).

Più specificamente:

– l’art. 131 definisce quale “paesaggio.. le parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (comma 1); l’art. 134 individua quali “beni paesaggistici”, oltre quelli dichiarati tali in via amministrativa o ex lege, ”gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156” (comma 1, lett. c); l’art. 135, nel prevedere che le Regioni approvano “piani paesaggistici”, riguardanti l’intero territorio regionale, dispone che i piani “in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici” (commi 1 e 2); l’art. 143, nel disciplinare le fasi di formazione del piano paesaggistico, prevede che con il piano si provvede, tra l’altro, alla “individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’articolo 135”, alla “definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati”, alla “tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione” (comma 1, rispettivamente: lettere d), e) ed i), essendo gli immobili ed aree di cui agli articoli 136 e 142 quelle di “notevole interesse pubblico” e “le aree tutelate per legge”); ai sensi dell’art. 145, infine, il piano paesaggistico è cogente e immediatamente prevalente sulla strumentazione della programmazione urbanistica degli enti locali (comma 3);

– è anche il caso di rilevare che il procedimento di formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna è regolato, con espressa evocazione dell’art. 135 (Pianificazione paesaggistica) del Codice, dalla l.r. 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), che stabilisce che è adottato e approvato dalla Giunta regionale (artt. 1 e 2);

-ne consegue che:

a) Il piano paesaggistico poteva, ai sensi dell’art. 134, lett. c) del Codice, direttamente qualificare come beni paesaggistici, tipizzandole e sottoponendole a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione come prevedeva l’allora art. 143, comma 1, lett. i), aree – ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege – il cui valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell’art. 136 o per quelli ex lege dall’art. 142, e il cui effetto ricognitivo è quello proprio dei quei vincoli paesaggistici, cui si deve aggiungere un contenuto prescrittivo, posto dal Piano stesso contestualmente alla loro individuazione.

La Regione, in questa attività ricognitiva, ben può infatti considerare l’interrelazione tra l’ambiente naturale e l’inserzione stratificata dell’apporto della storia umana, nel ripartire l’area in ambiti omogenei (e così ha fatto nella specie: v. art. 2, comma 2, lett. a), art. 6 e ss. NTA; cfr. art. 143, comma 1, lett. d) e art. 135, commi 2 e ss., del Codice, nel testo allora vigente) (qui rileva l’Ambito n. 1 – Golfo di Cagliari), e in ulteriori aree (come quella in questione) in tali ambiti, con contestuale sottoposizione a congrue prescrizioni di tutela.Si tratta infatti di ricognizione che corrisponde alla ratio dei ricordati artt. 136 e 142 del Codice, per cui il bene paesaggistico, in quanto espressione qualificata del patrimonio culturale, viene dichiarato tale o per la particolare connotazione naturalistica, o come particolare testimonianza della storia umana (cfr. artt. 1, comma 2; 2, comma 3; 131, comma 1, del Codice): in quest’ultimo genere rientra la ricognizione e la qualificazione di cui si discute;

b) tale qualificazione, in quanto afferente alla dimensione paesaggistica del patrimonio culturale (cfr. art. 1, comma 3, del Codice), presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo di beneculturale (cfr. art. 1, comma 2, del Codice), qual è un vincolo archeologico. Si tratta piuttosto di una valutazione afferente la qualità dell’ambito paesaggistico archeologicamente contrassegnato, e non dei singoli beni archeologici, analogamente a quanto a suo tempo è stato disposto con l’art. 142, comma 1, lett. m) del Codice, dove (riprendendo la previsione introdotta dall’art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall’art. 1 l.8 agosto 1985, n. 431, e poi dell’art. 146, comma 1, lett. m) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) si prevede che siano comunque da qualificare come di interesse paesaggistico le zone di interesse archeologico.

Del resto, il testo originario, ancora vigente all’epoca degli atti impugnati, dell’art. 134, lett. c), diversamente da quello poi modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, non parlava di individuazione di questi nuovi ambiti da vincolare “a termini dell’articolo 136” (cioè con riferimento a caratteri dello stesso tipo di quelli dei vincoli provvedimentali): sicché ben si poteva allora procedere in sostanziale analogia dell’art. 142, sui vincoli ex lege: e ivi dell’art. 142, comma 1, lett. m).

La giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951; 10 dicembre 2003, n. 8145; v. anche Cons. giust. amm. sic., 2 maggio 2000, n. 201) aveva rilevato a proposito del vincolo paesaggistico ex lege per le zone di interesse archeologico che si tratta di un vincolo ubicazionale, perché “è la relazione spaziale con particolari elementi localizzati, quelli sì di particolare valore paesistico o culturale, a connotare l’ambito territoriale come meritevole di tutela paesistica nelle forme approntate per le bellezze naturali”, e prescinde dall’avvenuto accertamento, in via amministrativa (allora ai sensi della l. n. 1089 del 1939: oggi ai sensi della Parte seconda, cioè degli artt. 14 e ss. del Codice), dell’interesse specificamente archeologico delle aree stesse, in quanto le due tutele sono distinte ed autonome. L’interesse archeologico è qualità sufficiente a connotare il contestuale ambito come meritevole di tutela paesaggistica, “per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico: qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione”; quella delle aree di interesse archeologico è invero una “tutela distinta” da quella di cui alla l. 1 giugno 1939 n. 1089[oggi: Parte seconda, cioè artt. 14 e ss. del Codice], “avendo ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio”; l’interesse archeologico insomma “può essere titolo di due tipi di tutela, eventualmente concorrenti, e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento: quello relativo al patrimonio storico artistico, di cui alla l. n. 1089 del 1939 [oggi: Parte seconda del Codice],e quello paesistico, qui in questione”.

Queste considerazioni valgono in analogia per vincoli di questo “terzo genere” dell’art. 134 del Codice – vigente all’epoca degli atti impugnati – che abbiano riferimento alle emergenze archeologiche. Anche questi vincoli, per la medesima dimensione culturale propria della tutela paesaggistica (art. 9 Cost.; artt. 1, comma 2; 2, comma 3; 131, comma 1, del Codice), non sono circoscritti al pregio naturalistico del sito, e nemmeno presuppongono un necessario vincolo archeologico, come invece indica la gravata sentenza quando parla del potere “di individuare come beni paesaggistici siti od aree sottoposti anche, o solo in parte, al regime dei beni archeologici”.

Non si tratta qui dell’ “ampliamento” di un vincolo di bene culturale come pare leggersi nella gravata sentenza (dove si parla di “ampliamento del vincolo già impresso all’area in questione” e di relative “modalità”): non solo perché questo non è dato ad un piano paesaggistico, ma soprattutto perché si tratta di vincolo di altra ratio e finalità e portatore di altro regime (il che – vale osservare – dissipa l’idea che si sia introdotto con questo improprio mezzo un ampliamento dell’area soggetta al regime della Parte seconda del Codice).

Nemmeno è corretto affermare, con la sentenza, che “le zone di interesse archeologico” debbono essere già caratterizzate da questa specifica valenza perché l’art. 142, comma 1, lett. m) parla di “le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice”. Infatti quella limitazione temporale (introdotta con dubitabile innovazione rispetto ai poteri del legislatore delegato dell’art. 10 l. 6 luglio 2002, n. 137, e comunque poi abolita dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 1, d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) concerne l’insorgenza autonoma, con la sua perimetrazione ricognitiva, del vincolo ex lege (cioè dell’art. 142), ma non esclude che simile ragione di vincolo paesaggistico possa rilevare, anche successivamente, con il diverso mezzo di un piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143 e indipendentemente da preclusioni temporali.

Ma, anche a non evocare l’interesse archeologico delle aree, e dunque l’analogia di fondamento con l’art. 142, comma 1, lett. m) del Codice, l’introduzione di un vincolo del terzo genere dell’art. 134 (e dell’art. 143, comma 1, lett. i)) mediante il piano paesaggistico va giustificata da presupposti, di fatto o di diritto, che evidenzino in concreto o il pregio intrinseco del sito (come è previsto per l’art. 136), o la corrispondenza ad altre tipologie di vincolo legale per categorie di cui all’art. 142 medesimo.

Ed è questo che comunque appare essere stato fatto, diversamente da quanto assume la sentenza, perché con il vincolo in questione è definita una tutela volta alla salvaguardia della interrelazione di insieme che si è prodotta nella storia tra le diverse testimonianze della civiltà umana e il più ampio ambito del contesto naturale;

c) tale valutazione, per essere ragionevole, deve essere resa dalla Regione sulla base di presupposti idonei alla individuazione e tipizzazione degli ambiti ed aree;

d) tutto ciò, infine, con efficacia di sovraordinazione rispetto agli strumenti urbanistici (art. 145 del Codice, che prevede la generale cogenza e l’immediata prevalenza della pianificazione paesaggistica su quella urbanistica);

-in questo quadro la Regione Sardegna ha esercitato il potere che le è stato attribuito dalla normativa nel momento in cui, individuato nel PPR, l’Ambito I – Golfo di Cagliari, vi ha perimetrato l’area di Tuvixeddu-Tuvumannu quale “Area caratterizzata da preesistenze con valenza storico culturale” (Tavola 557 III allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 2006), ai sensi delle caratterizzazioni di cui al comma 1 dell’art. 48 delle NTA con conseguente sottoposizione alle prescrizioni dell’art. 49 delle medesime per le “aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale”, e tra queste per la categoria dei beni paesaggistici (prescrizioni consistenti essenzialmente in misure di salvaguardia in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR: non già dell’introduzione di ulteriore regime di vincolo archeologico, come diffusamente appare lamentato: la circostanza poi che non sia stata introdotta anche una disciplina “di utilizzazione” qui non rileva, non formando oggetto del contendere);

-per cui resta da valutare se ai fini della determinazione in questione risulti il presupposto di una istruttoria adeguata; ciò che costituisce l’oggetto specifico della controversia quale delimitato a seguito della sentenza di primo grado, e quindi del relativo appello e memorie all’esame, ed al cui riguardo è stata disposta istruttoria dalla Sezione con la sentenza n. 4899 del 2010.

4.2. A questo fine il Collegio giudica rilevante l’elemento, acquisito con la detta istruttoria, della preesistente pronuncia resa il 16 ottobre 1997 dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari, operante ai sensi dell’articolo 2 e successivi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all’atto vigente, avente ad oggetto la proposta di apposizione di vincolo paesaggistico ai sensi di tale legge; pronuncia successivamente richiamata nella “Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 della zona Tuxiveddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari” adottata dall’Assessore competente della Regione Sardegna con decreto 9 agosto 2006, n. 2323 (allegati alla nota dell’Assessorato agli enti locali della Regione – Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia, prot. n. 44620 del 13 dicembre 2010, sottoscritta dal Direttore Generale)

La rilevanza di tale pronuncia – preesistente al PPR e perciò oggettivamente da ritenersi presupposta e nota all’atto della sua elaborazione, nonché recepita come è suo proprio nell’atto di “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”, di cui sopra, adottata prima dell’approvazione del PPR- risulta da quanto segue:

-il perimetro dell’area di cui qui si tratta, come qualificata nell’ambito e ai sensi del PPR approvato con la delibera regionale n. 36/7 del 2006, coincide con la perimetrazione delimitata ai fini del vincolo di cui alla citata pronuncia del 1997 (come indicato nella suddetta nota della Regione, e allegati, e non specificamente contestato dalle controparti in giudizio);

-nella motivazione della pronuncia del 1997 si espongono analiticamente i vari aspetti del sito che ne giustificano il vincolo, sotto i profili archeologico, storico, architettonico, morfologico, inclusa la specifica considerazione delle tombe puniche e romane e di altre testimonianze dell’epoca romana “oggi tutelate con vincolo archeologico” (ci si riferisce al vincolo archeologico, diretto e indiretto apposto su parte dell’area dal Ministero per i beni culturali e ambientali in data 2 dicembre 1996), che “permettono sotto il profilo paesaggistico la lettura dell’insieme e della morfologia originaria, rendendo necessaria la ricomposizione paesistica attraverso l’azione di tutela, solo in parte esercitata attraverso il citato vincolo archeologico che pur protegge una rilevante porzione dell’area”;

-pur potendosi affermare, come fatto nella sentenza di primo grado, che i due procedimenti volti, l’uno, alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico” (ai sensi, oggi, dell’art. 140 del d.lgs. n. 42 del 2004, in sostanziale continuità con il contenuto e le finalità propri del precedente procedimento di vincolo), l’altro, alla elaborazione del PPR, sono distinti ed ispirati “a fini non del tutto coincidenti”, deve d’altro lato essere considerato che:

a) la “Dichiarazione” assessorile 9 agosto 2006, n. 2323 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della zona Tuvixeddu – Tuvumannu nel comune di Cagliari) riguarda le “aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136”, cioè “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico” e “le bellezze panoramiche considerate come quadri…”(definizioni quasi identiche a quelle dell’art. 1 della legge n. 1497 del 1939), di cui si riconosce “l’interesse paesaggistico”;

b) con questa dichiarazione si accerta perciò una valutazione d’insieme delle caratteristiche dell’area rapportata al valore del paesaggio, e quindi qualificatrice e analoga, per la prospettiva considerata e per l’interesse pubblico tutelato, al tipo di valutazione dell’art. 134, lett. c) e dell’art. 143, comma 1, lett. i) in sede di formazione piani paesaggistici, ferma, ovviamente, la diversa e ben maggiore ampiezza dell’oggetto e complessità dei PPR, e perciò anche alla base della qualificazione di singole aree nell’ambito dei piani stessi;

c) vale rilevare – anche se non è questa la fattispecie, perché qui si introduce un vincolo del “terzo genere” e non si recepisce uno del “primo” – che non a caso è previsto dalla normativa che “i provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico” e relativa “disciplina di tutela […] vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o da modificare”, a conferma della oggettiva convergenza di metodi e fini dei due interventi di accertamento che, pur distinti per procedimento e provvedimento, vanno a convergere nel generale quadro del piano paesaggistico.

5. Su questa base, come è nella specie, ai fini dell’apposizione del regime di vincolo paesistico (ovvero, successivamente, della “Dichiarazione”), e poi della formazione del PPR, viene considerata la stessa area, qualificata nel PPR come “caratterizzata da preeesistenze con valenza storico culturale”. Viene con ciò sostanzialmente valutato il medesimo insieme delle componenti che connotativamente la distinguono. Si deve perciò concludere che:

a) la ricognizione e tipizzazione di tale area quale, in sintesi, paesaggio storico- culturale, ha nel PPR utile e sufficiente presupposto nella precedente valutazione fatta ai fini del vincolo provvedimentale, mostrato dalla coincidenza di perimetrazione, e che l’esercizio del potere pianificatorio attribuito alla Regione, di qualificazione vincolistica dell’area nell’ambito delle più ampie determinazioni del PPR stesso, non risulta viziato per difetto di presupposto istruttorio.

Nella specie, questa considerazione assorbe quella, più generale, per cui l’introduzione dei vincoli paesaggistici del “terzo genere” (art. 134, lett. c) d.lgs. n. 42 del 2004), per quanto comporti un controllo sui singoli interventi analogo a quello dei vincoli tradizionali, è pur sempre espressione del più ampio potere di pianificazione paesaggistica, dove l’intero territorio è, per la natura stessa del piano paesaggistico regolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, necessariamente considerato nella sua globalità e assoggettato a prescrizioni, anche più incisive, modulate al di fuori dei vincoli. Perciò, per quanto concerne la rilevazione di quegli elementi fattuali, così come per l’attribuzione delle qualificazioni e delle prescrizioni limitative della modificabilità del paesaggio vincolato, similmente al resto del territorio non richiede, oltre la ricognizione delle caratteristiche paesaggistiche, un’indagine del medesimo spessore del vincolo provvedimentale amministrativo (artt. 136 ss.), né una specifica motivazione.

Di conseguenza, non pare si possa qui dichiarare illegittimo l’uso concreto della discrezionalità tecnica propria del procedimento di pianificazione paesaggistica, visto che comunque qui reitera un riconoscimento dell’esistenza materiale della qualità di bene paesaggistico già fatto con un procedimento della medesima Regione (che – è il caso di osservare – va a sovrapporsi a quello provvedimentale, ma senza confondervisi).

Resta stabilito, quanto alla concreta ed autonoma disciplina di salvaguardia, che la regolamentazione definitiva dell’area è rinviata ad un’intesa tra Comune e Regione, fermo che “all’interno dell’area individuata è prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata” (art. 48, comma 2, delle NTA).

b) non solo: come sopra si è detto, ricorre qui la descritta ipotesi di un vincolo da piano paesaggistico, la cui introduzione trova fondamento nell’art. 134, lett. c) del Codice (dunque dell’art. 143, comma 1, lett. i)).

Il tema va qui ripreso ai fini della identificazione del percorso argomentativo ricostruibile nella pianificazione paesistica qui al vaglio e va posto in relazione alla tassonomia definita da questo PPR.

L’art. 134, lett. c) del Codice è espressamente evocato dall’art. 47, comma 2, lett. c) delle NTA del PPR (in ragione del quale sono sottoposte a vincolo da piano le aree “caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale”, da ripartire secondo la previsione dell’art. 48, comma 1, lett. a)) e in concreto viene riferito all’area di cui qui si tratta.

La ragionevolezza di questo nuovo vincolo, e del conseguente suo regime ex art. 48 delle NTA, è mostrata (diversamente da quanto assume la sentenza) dalle emergenze archeologiche dell’area – seppur più ristretta – vincolata come bene archeologico con il d.m. 2 dicembre 1996, e dall’attitudine che quella che ora viene paesisticamente vincolata è funzionale alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale già emerso, cioè rappresenta il più ampio territorio delle presenze di rilievo archeologico (cfr. i ricordati Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951; 10 dicembre 2003, n. 8145), già oggetto del vincolo paesaggistico provvedimentale testé rammentato.

Avendo qui riguardo alla qualificazione fatta in concreto dal piano, si conferma che la sua funzione non si identifica con il vincolo archeologico di cui al d.m. 2 dicembre 1996. Quello è naturalmente di superficie più ristretta perché, essendo finalizzato alla protezione non del paesaggio ma delle testimonianze materiali dell’antichità, postula la loro emergenza o la ragionevole certezza della loro esistenza, ancorché non ancora portate alla luce. La qualificazione paesaggistica si fonda piuttosto sulla qualità di paesaggio da proteggere quale contesto storico dell’area di emergenza archeologica, e dunque ben può essere, per sua natura, di ampiezza superiore a quella. Il che nella specie è avvalorato non solo dall’indiscussa presenza di quella specifica area, ma anche da ulteriori ritrovamenti (pacifici per 22 ettari).

Va ancor più considerato che, data la diversità di finalità, che è di qualificazione come bene paesaggistico e non già come bene culturale, il vincolo da piano paesaggistico non postula – quasi fosse un soverchio bis in idem – i medesimi rigorosi presupposti di quello di bene culturale, dunque specifici ritrovamenti archeologici, ma solo il documentato collegamento ubicazionale di contestualità con un sito manifestamente archeologico: nella specie, quello protetto con quel vincolo.

Insomma, questa cura dell’interesse pubblico paesaggistico, diversamente da quello culturale-archeologico, concerne la forma del paese circostante, non le strette cose infisse o rinvenibili nel terreno con futuri scavi (di cui all’art. 10 del Codice). Perciò, una volta considerata da un lato l’esistenza della minor area, già vincolata come bene culturale archeologico per le riscontrate copiose emergenze, dall’altro le motivazioni emergenti sia dalla ricordata proposta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari del 16 ottobre 1997, che dal ricordato decreto assessorile 9 agosto 2006, n. 2323 (che aggiungono al valore archeologico considerazioni di ordine storico culturale), appare giustificato, e anzi coerente con la funzione del vincolo paesistico, che il PPR abbia sottoposto l’intero contesto qui al vaglio ad un vincolo del “terzo genere”.

Coerente appare la specifica tipizzazione (come da incipit dell’allora art. 143, comma 1, lett. i) del Codice), in “area con preesistenze con valore storico-culturale”, collocata nel quadro dell’ “assetto [territoriale] storico culturale” (che l’art. 47, comma 1, NTA definisce come “costituito dalle aree, dagli immobili siano essi edifici o manufatti, che caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga durata”; e che nel concetto generale degli assetti del PPR, esposto all’art. 16 NTA, si giustappone all’ “assetto ambientale” e all’ “assetto insediativo”, e con i quali compone per ambiti l’assetto del territorio regionale). Questa tipizzazione evidenzia un’autonoma specificità storica, meritevole in sé di tutela paesaggistica in quanto area caratterizzata da edifici e manufatti di valenza storico-culturale (artt. 47, comma 2 e 48, comma 1, lett. a)).

La tipizzazione in “area con preesistenze con valore storico-culturale” appare – alla luce del significato proprio delle parole richiamato dall’art. 12 delle Preleggi e posto che le preesistenze non possono che essere edifici e manufatti – indicare che si tratta di un’area con “edifici e manufatti di valenza storico-culturale”; e manifestare, conformemente all’art. 47 NTA, la concreta ricorrenza della qualità specifica dei beni che compongono l’assetto storico-culturale regionale (sub specie di beni paesaggistici (art. 47, comma 2), piuttosto che di beni identitari (art. 47, comma 3).

La tipizzazione appare ricondotta, più in particolare, alla qualificazione dell’art. 47, comma 2, lett. c), n. 1 NTA, la quale comporta l’inclusione dell’area stessa tra i beni paesaggistici in forza dell’art. 143, comma 1, lett. i) del Codice: vale a dire, comporta l’imposizione del vincolo del “terzo genere”, cioè dell’art. 134, lett. c), del Codice stesso.

Con la tipizzazione in “area con preesistenze con valore storico-culturale”, più in particolare, non vi è un’attribuzione di caratterizzazione atipica, come sostanzialmente assume il Comune: ma piuttosto una sintesi delle caratteristiche materiali su cui qui viene coerentemente basato l’accertamento costitutivo richiamato dal detto art. 47, comma 2, lett. c), n. 1 NTA (vale a dire, ai fini dell’introduzione del vincolo paesaggistico di cui si tratta).

Questa tipizzazione non è in contraddizione, ma è l’affinamento, anche all’esisto delle osservazioni, dell’iniziale qualifica di aree funerarie archeologiche attribuita sede di adozione del PPR. Consequenziale è la contestuale sottoposizione a specifiche misure di salvaguardia (ex art. 49 NTA).

Pare il caso di considerare che non ridonda in danno dell’introduzione di siffatto vincolo del terzo genere dell’art. 134 la vicenda successiva, autonoma e distinta, del vincolo paesaggistico concretato nell’atto assessorile 9 agosto 2006, n. 2323: si tratta infatti di convergenza sostanziale circa i presupposti ricognitivi per l’identificazione dell’area, non quanto a modalità della qualificazione giuridica.

Infine, è il caso di rammentare che per consolidata giurisprudenza la situazione materiale di compromissione della bellezza naturale che sia intervenuta ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l’ambito protetto (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1976, n. 87; 11 giugno 1990, n. 600; 25 agosto 1995, n. 820; II, 17 giugno 1998, n. 53): non è dunque contraddittoria con l’imposizione del vincolo la circostanza che, in una parte della perimetrazione, insistano di fatto realizzazioni che a loro tempo abbiano contrastato i valori che per il futuro con il PPR si intende proteggere.

6. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve essere perciò accolto.

La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

       
       
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE  
       
       
       
       
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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72 Comments

  1. zia pina says:

    Vorrei anche segnalare che l’ing. Cualbu non ha nipoti in età scolare.

  2. In effetti è scandaloso il silenzio dei nostri urbanisti. Ancora più scandaloso è l’appoggio che la facoltà di architetture di Sassari sta dando al maldestro tentativo di modificare il Ppr, unica strada possibile per modificare l’articolo 49 del Ppr, quello che ha salvato Tuvixeddu.

  3. Usque tandem says:

    Faccio il triste mestiere dell’avvocato da molti anni e so quanto incerte siano le cose certe. Ma alcuni punti fermi, per fortuna, esistono anche nel diritto e perfino nel diritto amministrativo.
    E’ ridicolo che alcuni, intossicati dall’interesse pesonale, si affannino nel tentativo di indebolire la sentenza del Consiglio di Stato.
    Tuvixeddu è inedificabile a partire dalla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale.
    Lo diceva una canzone:”Bisogna saper perdere”.

  4. gentarrubia says:

    l’articolo di Mannoni mi sembra interessante e introduce un punto che finora non era stato considerato da nessuno, cioè quello del vincolo del PAI. e dimostra come la battaglia su Tuvixeddu, non solo evidenzia due modelli di sviluppo urbano antitetici (checchè ne dica Gregorini), ma si configura anche come una battaglia per la “salute” dei cittadini. o vogliamo continuare a piangere i morti, vittime degli scempi idrogeologici a cui gli amministratori locali ci hanno abituato?

    comunque, una volta assodate le disposizioni giuridiche in merito, come fare per applicarle? chi le applica? li stessi che devono smontare la legnaia dell’anfiteatro?

  5. Giovanni R. says:

    Sono d’accordo, l’articolo di Mannoni è un’interpretazione intelligente della sentenza. Ma non si vogliono rassegnare i tifosi di Coimpresa e della cementificazione della città. Però hanno finito di costruire a Tuvixeddu, questo è certo, anche giuridicamente certo.

  6. Andrea says:

    Io consiglierei invece anche la lettura di questo articolo su Tuvixeddu…
    http://www.sardegnademocratica.it/ambiente/qualche-precisazione-su-tuvixeddu-1.18605

  7. Giovanni R. says:

    Considerato il silenzio dei nostri urbanisti, accademici e non, vi allego la bellissima relazione del professor Edoardo Salzano, il grande urbanista autore, tra l’altro, di un testo che ha formato intere generazioni di studenti di architettura. La relazione, allegata da Italia Nostra nel recente ricorso ad opponendum, è un documento prezioso sulla vicenda Tuvixeddu ed offre spunti di riflessione con un linguaggio piano e discorsivo.
    Buona lettura.

    TUVIXEDDU PAESAGGIO ARCHEOLOGICO NEL PAESAGGIO URBANO
    Relazione paesaggistica
    di
    Edoardo Salzano

    Rapporti tra valore paesaggistico e valore archeologico del compendio di Tuvixeddu-Tuvumannu:

    a)La vicenda Tuvixeddu/Appia antica, analogie e approcci possibili.

    La storia recente di Tuvixeddu-Tuvumannu ricorda quella dell’Appia antica a Roma.
    Correvano allora i primi anni Sessanta.
    Anche là un grande patrimonio archeologico veniva consumato dai privati. Anche là veniva posto agli Amministratori della città, agli urbanisti e, in generale, al mondo della cultura un quesito fondamentale delle città europee e, in particolare, italiane. Come far convivere in armonia l’antico e il moderno, come conciliare l’azione fondamentale dell’abitare con la tutela, il passato e le nostre radici. Roma, l’Italia intera costituì in quegli anni un luminoso esempio.
    La denuncia di un archeologo divenuto urbanista, Antonio Cederna e un’opinione pubblica attenta portarono allora alla modifica di un piano regolatore ambiguo e condiscendente da parte di un ministro accorto, Giacomo Mancini.
    Fu apposto, nel 65, un vincolo integrale, attivati gli organismi della tutela, avviata la costituzione di un parco, cancellate le proposte d’infrastrutture che avrebbero snaturato il paesaggio.
    L’urbanistica del tempo approfondì e articolò il ragionamento.
    Mise sopratutto in evidenza che quelle aree contigue si legavano in un unico comprensorio al centro della città, sino all’area dei Fori.
    E il sindaco, Luigi Petroselli, raccolse gli stimoli e i progetti dell’urbanistica illuminata e rispettosa.
    La città doveva vivere, crescere perfino e funzionare intorno a quello straordinario patrimonio dell’umanità.
    Dalla denuncia si arrivò al vincolo, dal vincolo nacque addirittura un progetto di città.
    Poi la politica mutò la propria bussola, il progetto si fermò, ma il vincolo fu confermato.
    Non esiste dunque un bene senza un vincolo rigido e severo su quel bene insieme a un progetto urbanistico, se per urbanistico non si intende esclusivamente il disegno della conformazione fisica, ma anche l’insieme delle scelte che determinano il ruolo del bene protetto nei confronti della città e del territorio, della società che li abita e della sua fruizione.
    Questo è il ragionamento complessivo che viene alla mente a proposito della “questione Tuvixeddu”.
    Anche a Tuvixeddu un Piano regolatore e una condizione di regole non rigide e di vincoli vuoti di prescrizioni ha condotto sinora ad una prevalenza dell’attività edificatoria non sostenuta da un adeguato progetto urbanistico che tenesse al centro la necropoli.
    In altri termini e in sintesi il valore archeologico del colle e della grande, antichissima area cimiteriale ne definisce e determina anche l’uso e le finalità urbanistiche.
    Questa è l’unica possibile soluzione.
    L’urbanistica, in questo caso, al servizio del bene tutelato che conserva un primato e fa da ago magnetico al disegno città intorno.

    b)Breve storia dei vincoli a Tuvixeddu:
    La storia dei vincoli e il loro effetto sono fondamentali ai fini della comprensione dell’attuale condizione del colle.

    1910: primo vincolo a seguito della legge Rosadi (1909) che norma l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti.
    1924: ridimensionamento dell’area vincolata a favore dell’attività di cava.
    1962: ulteriore riduzione, per la medesima causa, sino a un solo ettaro.
    1991: la Sovrintendenza amplia l’area tutelata e appone un vincolo archeologico diretto sino a Viale Sant’Avendrace.
    1995: ricorso al Tar contro questo vincolo da parte delle imprese che premono per edificare lungo il Viale. Il vincolo sancisce infatti l’inedificabilità assoluta del colle. Il Tar e il Consiglio di Stato accolgono il ricorso il vincolo è annullato nel maggio del ’96.
    1996: a dicembre la Sovrintendenza riduce l’area di vincolo diretto verso Viale sant’Avendrace e verso il cosiddetto catino. L’area viene inoltre circondata da una fascia di vincolo indiretto. A tutt’oggi in vigore.
    1997: la Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali appone un vincolo paesaggistico di circa 74 ettari che comprende al suo interno le aree di vincolo archeologico e il sistema dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu.
    Tuvixeddu è quindi tutelato attualmente da un sistema di 3 aree vincolate concentriche di diversa efficacia:
    -Al centro un’area di vincolo archeologico di circa 12 ettari.
    -Intorno a questo una fascia di vincolo archeologico indiretto di circa 11 ettari.
    – Un vincolo paesaggistico vasto apposto nel 1997 dalla Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali, che ricomprende al suo interno anche l’area di vincolo archeologico diretto e indiretto.
    Solo l’area di vincolo diretto è considerata inedificabile (circa 11 ettari all’interno dei 74) ed è classificata come zona H nel Piano urbanistico comunale.
    E il vasto vincolo paesaggistico è un vincolo “vincolo vuoto” privo di ogni prescrizione.

    La realtà archeologica del compendio Tuvixeddu-Tuvumannu, vecchi e nuovi ritrovamenti:
    Occorre ricordare che dal 1997, anno dell’apposizione del vincolo paesaggistico da parte della Commissione Provinciale, numerose condizioni sono mutate, sotto il profilo urbanistico edilizio, sia sul versante occidentale del colle (Sant’Avendrace) che su quello più orientale (Via Is Maglias).
    I nuovi ritrovamenti sono avvenuti incessantemente, sino a tempi recenti, proprio lungo l’antico percorso sacro funerario di via Is Maglias, come documentato anche dai lavori scientifici dell’archeologo Alfonso Stiglitz , in particolare nella pubblicazione apparsa sulla rivista nazionale di Studi Fenici (XXXV,1 – 2007).
    Altro importante sostegno bibliografico a queste brevi riflessioni paesaggistiche è costituito dagli “atti della tavola rotonda internazionale in memoria di Giovanni Tore” tenutasi a Cagliari il 17 e 19 dicembre del 1999 e in particolare dall’articolo dell’archeologa Donatella Salvi dal titolo: “Tipologie funerarie nei nuovi settori della necropoli di Tuvixeddu).
    E arriviamo a tempi attuali.
    In particolare, nel 2008, è venuta a conoscenza del mondo scientifico e dell’opinione pubblica una relazione a firma della dottoressa Donatella Salvi, l’archeologa che ha lungamente lavorato sul colle.
    In questa relazione, ben nota e ampiamente riportata nei giudizi precedenti e perfino dalla stampa e da opinionisti attenti, l’archeologa rivela l’esistenza di 1166 nuove sepolture, delle quali 431 fuori dal vincolo diretto, alcune in vincolo indiretto e altre in aree non vincolate se non dal debole vincolo paesaggistico.
    Su questo punto, su questa “rivoluzione” delle accresciute conoscenze del colle da parte degli archeologi intendiamo soffermarci per dimostrare come questa maggiore coscienza del valore storico archeologico, così riccamente documentata, determini, come inevitabile effetto, la necessità di un cambiamento di indirizzo anche urbanistico a causa del nuovo, sostanziale cambiamento paesaggistico.
    E questo mutamento deve essere esteso al colle o all’intero compendio che ricomprende anche il colle di Tuvumannu nella sua interezza e complessità.
    In altre parole, se le scoperte archeologiche rivelano che un’area più vasta conserva e nasconde un patrimonio di inestimabile valore, se la ricerca scientifica e lo stesso Piano urbanistico comunale ammettono anche nell’altro versante del colle (Via Is Maglias) la presenza di scoperte e la possibilità di ulteriori nuove scoperte, oltre quelle già rilevantissime documentate dalla dottoressa Salvi nel versante occidentale, allora significa che rispetto al 1997 la realtà archeologica è profondamente cambiata e, per conseguenza, sono mutati la realtà e il valore paesaggistico dell’intero comparto.
    Discende dunque da questa constatazione che necessariamente anche l’assetto urbano si deve conformare alla maggiore, effettiva consistenza dell’immenso patrimonio rappresentato dal colle.
    Se si accetta, insomma, che l’entrata in vigore del Codice del Paesaggio introduce tra gli strumenti giuridici un’idea già presente nella cultura italiana della tutela e della progettazione urbana (si veda, appunto, la vicenda dell’Appia antica), ossia quella dell’inscindibile “unitarietà” di un paesaggio, per conseguenza ogni nuova opera edilizia prevista sul colle deve fare i conti con la nuova realtà giuridica e culturale. Ivi compresa la prevista strada nel canyon che annuncia addirittura quattro corsie (due di percorrenza e due d’emergenza).

    La strada nel canyon:
    Il problema della strada di scorrimento che dovrebbe percorrere il canyon costituisce uno dei nodi da sciogliere e uno dei fattori di maggior rischio paesaggistico per il colle.
    Le aree dismesse di cava (il catino e il canyon) rappresentano da sole un documento della storia di quel luogo, dell’attività di estrazione protrattasi dall’antichità romana sino ai nostri anni ’70 (anni nei quali il canyon è stato portato a compimento).
    L’area documenta la presenza dell’uomo per tre millenni e oggi è riuscita a recuperare una sua “naturalità” e bellezza di cui accenneremo più avanti.
    La stessa Sovrintendenza aveva segnalato che la nuova viabilità costituiva un rischio per la contigua necropoli e quindi per il paesaggio nella sua interezza.
    E non si tratta, come sostiene il Comune di Cagliari, della “modesta strada che consente di accedere all’entrata del parco e del museo”. Visto che gli architetti dell’impresa che costruisce sul lato via Is Maglias ( la quale ha evidentemente un interesse diretto a “smistare” i suoi previsti 3000 residenti) e la Facoltà di Ingegneria dell’Università cagliaritana, parlano di una: “strada di attraversamento in sezione di 13 metri con brevi tratti in gallerie e viadotti e poche rampe di collegamento”
    Anche se poi il medesimo Comune, nel descrivere il progetto, riconosce che non si tratta di una “modesta strada”, ma che siamo, invece, in presenza di una strada di notevole impatto.
    Il canyon è un segno dell’attività di cava ma, dicevamo, ha assunto con il tempo una sua maestosa bellezza, flora e fauna ne hanno ripreso possesso, chi vi cammina prova la sensazione, sì, dell’attività dell’uomo, ma anche della forza della natura che si rimpadronisce del luogo, un luogo che non può divenire una strada di scorrimento visibile perfino dal parco archeologico.
    La strada nel canyon è un ulteriore sacrificio richiesto al colle, questa volta in nome “della circolazione delle auto” perché alcuni ingegneri trasportisti, anziché concentrarsi nel tentativo di diminuire il numero dei mezzi, continuano a considerare il traffico esclusivamente come un “flusso dinamico” che, semplicemente, è in cerca di una nuova via di deflusso. Visione puramente idraulica, superata e pericolosa dello studio del traffico veicolare.
    Senza contare che a tutt’oggi risulta apposto e vigente un opportuno vincolo su quest’area e su tutte le aree del colle nelle quali, dalla romanità antica agli anni Settanta, si è svolta un’attività di estrazione che ha lasciato tracce rilevanti e di notevole fascino.

    Conclusioni:
    La personale conoscenza dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, ottenuta dallo scrivente durante le numerose presenze a Cagliari quale Presidente del Comitato Scientifico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale, la conoscenza dei progetti (quelli portati a termine sul lato Viale Sant’Avendrace e quelli da portare a termine sul lato Via Is Maglias), la cognizione diretta della città di Cagliari, della sua complessa orografia e del magnifico sistema di stagni ammirabile dai numerosi colli sui quali si articola l’antica città, mi consente di trarre alcune considerazioni finali maturate dunque anche “sul campo”.
    E tali considerazioni non possono prescindere dal discorso d’esordio della nostra relazione, incentrato sul parallelo istituito tra l’Appia antica e Tuvixeddu-Tuvumannu.
    E’ di tutta evidenza che nel colle sono nascosti ancora molti tesori e che più si scava e più si riporta alla luce un immenso patrimonio archeologico frutto di un grande insediamento umano durato millenni.
    E questa evidenza supera, per la forza dell’oggettività, una certa “corrente di pensiero negazionista” che non vuole vedere questa ricchezza e la potenzialità del colle e non la “vuole vedere” perché giace nel sottosuolo non ancora esplorato dal piccone degli archeologi.
    Molto, troppo, è stato distrutto a causa della spinta urbana talvolta non proprio degna di una società evoluta che si intende compiutamente tale solo se si è legata alla conservazione del proprio passato.
    Non c’è nessuna vera valorizzazione possibile senza tutela sostanziale e diciamo “sostanziale” in considerazione del fatto che la tutela solo “sulla carta” non sempre, purtroppo, coincide con quella reale.
    E su questo assunto universalmente accettato si deve fondare consequenzialmente anche ogni progetto di città e ogni disegno urbanistico.
    L’area sacra di Tuvixeddu, sia detto anche per l’esperienza personale che lo scrivente ha avuto di quel luogo complesso e articolato e per le letture scientifiche verso le quali è stato stimolato, si è dilatata in questi ultimi dieci anni e continuerà a rivelare, se verrà adeguatamente indagata, altri tesori.
    La città intorno si deve conformare a Tuvixeddu e non deve pretendere di conformare Tuvixeddu a se stessa.
    Ed è qua che entra in gioco l’urbanistica la quale ha il dovere, oltre che di svolgere la propria azione di sostenere uno sviluppo armonico del “costruito” intorno all’unità paesaggistica del colle, di operare anche una pedagogia del paesaggio. E’ l’urbanistica che spiegherà a chi non vede l’omogeneità straordinaria di quei luoghi quanto e perché quell’area costituisca un unico paesaggio che deve non già essere ulteriormente costruito ma, al contrario, liberato dall’eccesso di edificazione.
    E questo anche a costo di un grande investimento che la comunità civile, debitamente informata del valore irrinunciabile del luogo, sentirà come necessario perché là, tra quelle pietre trova le sue origini e la spiegazione di sé.

    Eodardo Salzano

    • Antonio Dettori says:

      Caro Edoardo, le sono sfuggite alcune “cosette” importanti su Tuvumannu, ad esempio non ha menzionato l’esproprio del comune di Cagliari di fine anni 70 sui terreni della famiglia Sotgiu per edificare il complesso di edilizia economico popolare di via Castelli.
      L’esproprio, impugnato dalla famiglia Sotgiu, ha portato a vari gradi di giudizio conclusi con sentenza del consiglio di stato del 4 febbraio 1991 che condanna il comune ad un maxi risarcimento miliardario per esproprio irregolare e sostanziale modifica dei luoghi (insomma il comune non mi sembra che all’epoca si sia fatto scrupolo di costruire su un’area che oggi tutela).
      Il 1991 è però anche un anno molto importante, perchè nel settembre del 1991, presso il notaio Bassi di Cagliari, Cualbu acquista 10 quote della numerosa famiglia Sotgiu tranne 2 che non gli vengono cedute, ereditando così anche i diritti sul risarcimento dei danni per l’esproprio irregolare.
      Al momento della stipula dell’accordo di programma del 2000 il comune, con la sopracitata sentenza del CDS, era prossimo alla bancarotta (si parlava di 63 miliardi di vecchie lire al 1997 calcolate anche dall’assesore all’urbanistica Emanuela Abis) fu dunque siglato un accordo che mi pare di capire che non poteva essere siglato vista la presenza di una dichiarazione di vincolo preesistente fin dal 1997.
      Dunque, l’accordo di programma fu siglato solo per “liberare” il comune da una condanna miliardaria ben sapendo che l’accordo stesso era irrealizzabile, perchè se così fosse ci sarebbe tutti gli estremi della TRUFFA.
      E ora che si fa? esistono 2 sentenze del consiglio di stato, una che salva la necropoli e ingloba Tuvumannu nella tutela (anche se devastata dallo stesso comune) e una che di fatto lo condanna a pagare se non si rispetta l’accordo del 2000, come andrà a finire?

      Antonio

  8. ONANISMO IN RETE

    Su questa faccenda di Tuvixeddu funzionano solo i blog che fanno informazione diffondendo notizie certe. Gli altri blog sulla questione Tuvixeddu sono, dategli un’occhiata, privi di commenti e ricordano il biblico Onan, il quale in solitario disperdeva il proprio seme. Magari era un seme inutile e aveva ragione Onan a non finalizzarlo alla moltiplicazione di sé.

  9. Incredibile come i vari Pubusa (poveri studenti) e vari personaggi si preoccupino di se stessi e non di Tuvixeddu. Incredibile che per trovare protezione al sito che dovremmo difendere con orgoglio ci siamo dovuti rivolgere al Consiglio di Stato ( a proposito, complimenti a tutti i ricorrenti, la Regione, Italia Nostra e Sardegna Democratica, per l’oggettiva capacità di sostenere la propria ineccepibile posizione). Incredibile la nostra incapacità di proteggere il nostro patrimonio. Incredibile la proliferazione di maggiordomi dell’impresa e di questa amministrazione i quali sostengono che siccome a loro di Tuvixeddu e dell’Anfiteatro non gliene frega nulla allora si devono distruggere. Incredibile vedere un disgraziato senza lavoro convinto con malizia dall’impresa e i suoi maggiorodomi che il suo futuro e la sua felicità dipendono dal benessere della stessa impresa la quale ingrassa mentre gli altri dimagriscono.
    Incredibile la Sovrintendenza e le sue creaturine, per due delle quali c’è una richiesta di rinvio a giudizio per le vicende di Tuvixeddu. Incredibile il Comune di Cagliari che voleva portare i croceristi/locusta a vedere le palazzine di Cualbu con vista sulla necropoli. Incredibile il presidente delal Commissione cultura che con la cultura bisticcia ogni giorno, compresa quella del passato e considera i punici come i Rom. Incredibile.

  10. Giovanni R. says:

    SUI NULLA OSTA PAESAGGISTICI

    Gentilissimo Marco P.,
    l’articolo che lei riporta ( e che nulla precisa visto che esordisce con un poco rassicurante “confesso di averci capito poco” ossia con un’affermazione che avrebbe dovuto spingere chi scrive a tacere e a studiare di più le cosiddette “carte”), quell’articolo contiene un’inesattezza grande come una palazzina di Cualbu.
    E’ vero che nell’estate del 2008 il Comune rilascia due nulla osta paesaggistici per due corpi di fabbrica previsti nel progetto Tuvixeddu di Coimpresa.
    E’ vero che a settembre 2008 la Sovrintendenza competente, nella persona di Fausto Martino, annulla con una corposa motivazione i due scheletrici nulla osta rilasciati dal Comune.
    Ed è vero che c’è stato un ricorso al Tar da parte di Comune e Coimpresa contro al Sovrintendenza e che il Tar ha dato ragione a questi ultimi ripristinando la validità dei nulla osta comunali.
    Ma nel sito di Democrazia oggi si omette di dire che ci fu un ricorso della Sovrintendenza al Consiglio di Stato il quale ribaltò la sentenza e diede ragione alla Sovrintendenza annullando definitivamente i nulla osta.
    Quindi non ci sono ad oggi i nulla osta obbligatori per ogni singolo corpo di fabbrica del progetto.
    E siccome la sentenza che questo meritorio blog ha integralmente pubblicato vieta ogni costruzione su quell’area, ne consegue che nessuno può rilasciare alcun nulla osta. E senza nulla osta non si può costruire.
    Ma anche ammesso che esistessero nulla osta rilasciati dopo l’adozione del Ppr (24 maggio 2004) questi non avrebbero più alcuna validità a causa di questa magnifica sentenza.
    Resta qualche dubbio sull’iter autorizzativo del già costruito. Ma non voglio infierire sui lettori.
    Ricostruiremo la complessa vicenda pezzo per pezzo.
    Altra cosa certa è che non si fa la strada nel canyon (quello che il fantastico signor Gregorini, che ammiro molto per l’ingegno leonardesco, avrebbe voluto colmare con i detriti dello stadio previo inscatolamento di un tunnel: a cosa arriva l’ingegno umano e che macchia perfetta è l’uomo! ).
    Cordiali saluti,
    Giovanni R.

  11. margherita says:

    sig. Gregorini, due cose volevo dirle: per fare le pulci a stefano deliperi (dio lo abbia sempre in gloria) ci vuole solo una grande faccia di tolla e tanta malafede.
    poi, per la questione del nipotino… che miseria, che tristezza, non le è proprio venuto in mente niente altro?
    mi vergogno per lei, grazie e continui a deliziarci con i suoi commenti.

    a presto

  12. Marco P says:

    Nuovo intervento di Pubusa su Democrazia Oggi:
    http://www.democraziaoggi.it/?p=1845

  13. Giovanni R. says:

    Sarei curioso di sapere cosa intende il signor Gregorini con il termine “ambientalismo ragionato”. E’ singolare la presunzione di detenere il monopolio del ragionamento, del buon senso e della “cosa giusta da fare”.
    Gli si potrebbe rispondere che altri sono per “un’edificazione ragionata” che non distrugga i luoghi, che sia giustificata da una vera necessità abitativa.
    Si potrebbe rispondere in tanti i modi a questa umoristica definizione davvero poco “ragionata”.
    Per amor di esattezza la citazione completa è: “ambientalismo ragionato non frutto di odio ideologico da guerra di classe”.
    Ed è ancora più comica nella sua forma compiuta, benché meritoria per averci ricordato la dimenticata “guerra di classe”.
    Io credo, ma la mia è una convinzione politica certamente di scarso valore, che i pensieri di volta in volta espressi dal signor Gregorini siano un danno per il candidato che lui sostiene, ossia l’ingegner Massimo Fantola il quale verosimilmente vincerà le elezioni salvo danni provocati dal suo sostenitore che parla a ruota libera, in modo spesso poco “ragionato” ma fortunatamente inascoltato.
    Signor Gregorini, personalmente mi occupo di impresa e non credo di alimentare la “lotta di classe” se dico di aver visto da vicino la rovina delle commistioni tra pubblico e privato quando sono falsate da rapporti di eccessiva contiguità tra le due parti. Tuvixeddu ne è un esempio: nessun vantaggio per il pubblico e grande vantaggio per il privato. Doveva esserne un esempio anche “I Fenicotteri” dove il vantaggio per la comunità non si riesce proprio a vederlo. L’elenco è lungo e “ragionato”.
    Insomma, in una discussione civile nessuno si arroga il possesso esclusivo del ragionamento.
    Tra gli oppositori della speculazione a Tuvixeddu, vicenda che in sé rappresenta un intero piccolo mondo, conosco molte persone capaci di ragionare e, sopratutto, oneste e prive di ogni interesse che non sia quello della tutela dei luoghi. Tanto “ragionata” è stata l’opposizione all’edificazione che i giudici – non ancora illuminati dalla teoria “dell’ambientalismo ragionato” e incuranti del rischio di lotte di classe – hanno dato ragione totalmente ai ricorrenti.
    Non lo stesso si può dire di chi da anni tenta di trovare un tormentato spazietto nella piccola e politica cittadina.
    Ci ragioni.

  14. E’ bellissimo (mi era sfuggito) quando Gregorini, che il cielo ce lo conservi, dice che il nipotino di Cualbu ha pianto perché lo hanno accusato di essere un cementificatore, o roba del genere.
    Sì, Gregorini è sommo. Non solo Cualbu senior, ma tutte le generazioni.
    Io mica lo odio Cualbu e i bambini mi piacciono molto e non li faccio piangere.
    E’ solo che non sopportavo che costruissero palazzine in un luogo bellissimo che conosco dall’infanzia. E ora sono felice. E provo una grande gratitudine per i giudici del Consiglio di Stato.
    Credo che se avessero conosciuto le teorie di Gregorini avrebbero condannato Coimpresa e il Comune alle spese.
    E poi così imparano a usare gli insulti nei ricorsi e a non dire più che il vicnolo di Soru era psichiatrico e starannpo un po’ zitti.

  15. Il geometra Gregorini riferisce cifre inesatte e dati inesatti, esprime giudizi sulla sentenza e sulle sue conseguenze anche questi del tutto inesatti. Lui è per costruire a Tuvixeddu e altrove ma ignora la realtà archeologica del colle e classifica come fomentatori d’odio quelli che non sono d’accordo con lui e che, come Gruppo d’Intervento Giuridico, si sono impegnati, insieme a tantissimi altri “fomentatori d’odio”, nella lotta per conservare integro Tuvixeddu che il geometra vuole rendere simile al resto del quartiere di cui c’è oggi da vergognarsi anche per l’opera di altri geometri che lo hanno preceduto.
    Il geometra ama visceralmente le imprese e, si vede, anche l’impresa Cadeddu che ha coperto metà lato del colle a Sant’Avendrace e oggi vuole violentare nel nome della rendita (la sua) anche via Milano. Quindi, siccome il geometra ama comprensibilmente l’impresa, odia chi chiede regole e limitazioni allo stapotere di chi consuma i suoli senza criterio.
    Si legga il geometra i dati sul costruito in Italia e in Sardegna. Sono dati che parlano di un Paese e di una regione poco civilizzati che si autodistruggono con una velocità che impressiona le persone normali che non fomentano nessun odio ma vorrebbero solo conservare il paesaggio, sopratutto il paesaggio che è lì da millenni, e la memoria.
    E’ lei, gentile geometra, a fomentare odio e a disseminare un conflitto che non esiste. Non ci sono guerre. C’è solo un colle di grandissima importanza archeologica nel quale dove d’ora in avanti non si può costruire mai più. Lo hanno detto i giudici della Suprema Corte che speriamo lei non consideri fomentatori d’odio. E questo nonostante il suo innamoramento per il cemento.
    Vede, gentile geometra, nessuno ha preconcetti sulle imprese, caso mai sono concetti che si formano a posteriori, visti i risultati. Si guardi intorno.
    Non faccia il mediatore su Tuvixeddu. I mediatori sono infelici e sopratutto qunado si occupano di paesaggio producono un danno irreversibile ai luoghi.
    Lei, con la sua mediazione, avrebbe costruito a Tuvixeddu e invece i giudici e le norme lo impediscono. Tutto qua, si rassegni. Occorre autocontrollo, sopratutto quando si perde una battaglia, come è accaduto a lei, nella quale si sosteneva l’insostenibile. Sarà vero che i manager (quelli veri, non quelli autonomitasi tali) risolvono i problemi. Ma i problemi si risolvono con principi e norme solidi e non a costo di piegare i principi e eludere le norme.
    E poi, lo vediamo tutti, che la proliferazione di manager e managerini ha procurato guai gravi, gravissimi.
    Forse, nonostante posizioni come la sua, ci stiamo avviando, senza manager, verso una società più civile.
    Lei, nel frattempo si “posizioni” dove preferisce, è irrilevante.
    Cordiali saluti,
    G.F.T.

  16. Per capirne qualcosa di più, vi segnalo su Democrazia Oggi l’interessante speiegazione del professor Andrea Pubusa, docente di Diritto Amministrativo.
    “Tuvixeddu: il Consiglio di Stato vieta, Cualbu… costruisce”
    http://www.democraziaoggi.it/?p=1841

  17. cess… una notizia su Tuvixeddu nelle Ultimora dell’Ugnone:

    Tuvixeddu: Granata (Fli) plaude alla sentenza del Consiglio di Stato

    La sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi che garantisce la piena tutela della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari rappresenta “una vittoria della buona politica e della tutela culturale. Tuvixeddu ora non si tocca: battaglia vinta”. Lo ha dichiarato il parlamentare Fabio Granata (Fli). “La più grande necropoli fenicia del mediterraneo non poteva essere mortificata e devastata dal cemento e dagli interessi economici – ha aggiunto Granata – e la sentenza è un bel segnale anche di rispetto dell’art 9 della Costituzione”.

    Domenica 06 marzo 2011 18.10

  18. Tuvixeddu: Granata (Fli) plaude alla sentenza del Consiglio di Stato
    http://www.unionesarda.it/Articoli/News/215790

  19. E ricordo a tutti che i verdi, ma non troppo, di cui Gregorini faceva parte, sostenevano che a Tuvixeddu si doveva costruire. Questo era l’accordo per loro e questa la loro idea i mediazione.
    La segreteria locale fu perfino sconfessata dalla segretaria nazionale.
    Che vergogna.
    E ora ha la sfrontatezza di affermare che la sentenza di Consiglio di Stato che ha fatto finalmente giustizia, moltiplica i problemi e che un amministatore o un manager i problemi deve risolverli.
    Ma i giudici non sono manager hanno ristabilito un principio di giustizia che farà giurisprudenza in Italia.

  20. Se la notizia della sentenza a Tuvixeddu fosse apparsa sull’Unione Sarda avrei pensato che fosse falsa, insomma, non ci avrei creduto. Non leggo mai resoconti veritieri, mai sul quotidiano autodefinitosi “indipendente”. E non credo neppure ai necrologi se sono sull’Unione.
    Sì, il Parco della Musica è Miami, è vero. Cagliari ha vergogna di essere Cagliari e allora, poveraccia, imita tutto: Barcellona, Valencia, Marsiglia, Nizza. L’elenco è lungo. Però i suoi quartieri “moderni” sembrano Bagdad bombardata e quelli storici casette rosa per le bambole. Per non dire di Pirri che è una Caporetto edilizia. I nostri assessori partono, mettono il naso fuori Sardegna, si sentono Lecorbusier e tornano con idee rovinose, brutta copia di altre brutte idee che hanno già rovinato altre città. Una piaga d’Egitto. E’ così che hanno immaginato le scale mobili, il Poetto ripasciuto, i palazzi da costruire ex novo in Castello in “stile antico” come quei mobili che vendono ai margini dele strade, la cittadella dei musei che sembra forte Knox e da dove non vedi il mare neppure a piangere. Originale, invece, un vanto cagliaritano, l’idea geniale di costruire su una necropoli e, per vivacizzarla, di farci una strada di scorrimento veloce.
    Quanto al signor Gregorini credo che la sua ubiquità lo condanni e che il suo sito solitario dove ho letto le offese a chi lo chiamava geometra (lui è geometra) sia come quei film western dove nelle strade c’erano solo le facciate delle case e dietro nulla e, sopratutto, nessuno. Non credo sia una “macchina da guerra”.
    Il presidente della Commissione Cultura è un’eccezione, nel senso naturalistico della parola, e spero che ce lo conservino. La Cultura se ne avvantaggia moltissimo.

  21. A quelli che ripetono di continuo che a Tuvixeddu c’è degrado è necessario ripetere che il degrado vero e irreversibile sarebbero state le palazzine di Cualbu e i due palazzoni che oscurano via Is Maglias. Sono orrendi, edilizia ordinaria.
    Quello è il degrado e non qualche lavatrice e quattro penumatici abbandonati.
    Questi che gridano “c’è degrado, allora costruiamo” sono emissari dei soliti costruttori che hanno creato quel vergognoso paesaggio urbano che è Is Mirrionis, biglietto di presentazione di una città che sarebbe potuta essere bella e invece è un insieme di brutti quartieri colmi di cemento. Ma fatevi un giro a San benedetto oppure alla Fonsarda eccetera eccetera. Guardate il “Parco della musica” : gli occhi vedono solo disordine e bruttezza. E’ una bella città? Non più.

    • non ti piace il parco della musica?! ma stai scherzando? ma se sembra di essere a Miami, con tutte quelle palme!!
      ah… ti piacerebbe che cagliari fosse cagliari…come direbbe Nenna “Che grezzo!”

      🙁

  22. Non ho capito dov’è che mette la faccia Gregorini. Dice che lui la faccia ce la mette.
    Questa sentenza è, senza esagerare, un trionfo. E’ che siamo così abituati a prendercela nei fondelli che non ci sembra vero.

  23. Francesco says:

    Vorrei ricordare a chi legge che il perimetro del vincolo paesaggistico preso ora in considerazione dal Consiglio di Stato è lo stesso apposto nel ’97 dalla commisisone provinciale, all’interno del quale perimetro sono contenuti (nell’area del colle) le due aree di vincolo archeologico diretto e indiretto.
    Occorre un poco di concentrazione e tenere ben distinti i tre vincoli.
    Nel mese di maggio del 2006 la Giunta Soru inserì la medesima vasta area del ’97 caratterizzata da una tutela debole (bastava un iter autorizzativo e si spoteva costruire ovunque, salvo che nell’area di vincolo archeologico diretto) nell’ambito 1 (Cagliari Golfo degli Angeli) del Piano paesaggistico regionale.
    Così riempì l’area di nuove prescrizioni, compresa l’ inedificabilità del colle.
    A novembre del 2006 ricorso al Tar Sardegna da parte del Comune contro il provvediemnto della Giunta Soru. Nel mesi di novembre del 2007 ill Tar, su questo punto, diede torto alla Giunta regionale.
    Il ricorso al Consiglio di Stato si “addormenta” ma nel 2009 l’avvocato della regione lo “resuscita” con l’istanza di prelievo al Consiglio di Stato che, il 3 marzo del 2011, si pronuncia ribaltando la sentenza del Tar Sardegna e dando ragione alla giunta Soru.

    Altra storia quella dell’ulteriore vincolo, sempre del 2006, apposto dalla commissione regionale. Quel vincolo e la nuova perimetrazione furono bocciati dal Tar e dal Consiglio di Stato. Storia chiusa.

    Insomma, sul colle non si può più costruire.

    Perdoneretela lunghezza ma non è facile semplificare una vicenda così complessa.

  24. Francesco says:

    La sentenza inchioda l’impresa. Certo, si agitano gli avvocati ma ci sono alcuni punti fermi che inchiodano anche loro.
    Ricordate i due nulla osta del comune annullati dal sovrintendente al paesaggio Fausto Martino? Il Tar diede ragione al comune ma poi il consiglio di stato diede ragione a Martino e quei nulla osta furono annullati e mai riproposti.
    Insomma, per ogni lotto dei 460.000 metri cubi serve uno specifico nulla osta. E’ la legge a stabilirlo. Attualmente non ce n’è neppure una richiesta e se vogliono costruire devono richiederli. Esiste solo un nulla osta generale al progetto complessivo che, ripeto, deve essere seguito da un nulla osta per ogni lotto.
    Ma la sentenza ha decretato che non si può costruire in quell’area e quindi, di conseguenza, nessun permesso può essere rilasciato.
    Scusate l’abuso del termine “nulla osta”. Ma era necessario.
    E questa è solo una delle conseguenze della sentenza.
    Per quanto concerne invece la demolizione del costruito aspettiamo di conoscere bene i documenti. Tutto è collegato alle date di rilascio delle autorizzazioni riguardanti i due brutti palazzoni su via Is Maglias. Se sono successive alla data di adozione del Ppr, allora quei palazzoni sono verosimilmente considerabili illegittimi. Vedremo.
    Oggi c’è un fondato sospetto che l’impresa sostenga l’insostenibile per portare avanti l’arbitrato attualmente in piedi. Quell’arbitrato è al momento l’unica fonte possibile di guadagno visto che non potranno costruire più.
    Ma, e qua sta il veleno dell’argomento, se costruire è illegittimo allora la comunità non deve pagare nulla e l’impresa resta a bocca asciutta semplicemente perché quel progetto è illegittimo.
    Cordiali saluti e grazie per lo spazio.
    P.S.: sono d’accordo sull’inutilità e il rischio di arrampicarsi sugli specchi. Si cade e ci si rompe.

  25. vetraio says:

    Sì, gli specchi sono scivolosi, noi che li vendiamo ne siamo coscienti. Neanche con le ventose si riesce a salire. Consigliamo di desistere a quelli che ci provano. E’ rischioso, si cade.

  26. Il geometra Gregorini riferisce inesattezze gravi raccontando le vicende di Tuvix. Si vede che non conosce la storia né nel complesso, né nel particolare. Approssimazioni su una vicenda complessa che è culminata con questo definitivo giudizio.
    Quanto alla ridicola faccenda delle mignotte c’è da dire che a Tuvixeddu non ce n’è da tempi immemorabili salvo avvistamenti del Polo Civico che avrà chiamato la buoncostume. Per i tossici ci sono le comunità e non servono il quasi mezzo milione di metri cubi del progetto di Coimpresa che il Consiglio di Stato ha cancellato. E la strada? Salta tutto, per fortuna. Quel posto va lasciato com’è, con qualche sentierino e qualche passerella. Lasciato integro anche come compendio naturale, proprio come hanno sentenziato i giudici. Nessun praticello all’inglese, nessun’essenza da giardinetto comunale. Il vero pericolo per Tuvixeddu non sono le mignotte e i tossici, sono i geometri, gli ingegneri, gli architetti, i manager e i managerini.
    La sentenza mette un punto finale, si rassegnino. Nessun nulla osta a costruire può più essere rilasciato e ora tutti i lotti ne sono sprovvisti.
    Hanno un unico modo per costruire, modificare il Ppr oppure il Piano regolatore. Ci stanno provando e noi ci attrezziamo per ricorrere.
    Gentile geometra Gregorini, c’è un’opposizione attrezzata composta da associazioni, singoli cittadini e gente che non si fa infinocchiare da quattro mattoni che, tra l’altro, arricchiscono solo chi li possiede.
    Se trova un po’ di immondezza sul colle, chiami la nettezza urbana e non Cualbu. Costa meno e se ne avvantaggia la città.

    • A.Gregorini says:

      Questo post é un perfetto esempio di cone non si dovrebbe comunicare in una società civile.
      Chi scrive non ci mette la faccia, come invece il geometra Gregorini fa da anni con costanza.
      Non porta alcun dato tecnico e giuridico. Solamente commenti che tendono, ovvio, a squalificare lo scrivente, la persona, ma anche intere classi di tecnici, più o meno titolati, e di lavoratori, “manager e managerini”.

      Nei miei anni in Legambiente, Progetto Sardegna, Forum Ambientale, ho conosciuto un mucchio di persone come GFT e ho sempre evitato di fraternizzare. E’ l’ambiente ideologico in cui si identifica parte della sinistra. Spesso gente con la pancia piena. Gente che il lavoro, il rischio in proprio, il progetto e la cura della sua realizzazione, non ha idea di cosa sia.
      Diritti per tutti, ma non “cercatemi” responsabilità, quelle agli altri, tanto poi se hanno successo gli brucio l’ovile.
      Per estrazione culturale e per sentimenti io mi considero appartenente a quella parte di società che viene definita sinistra. Penso di provare empatia per l’ambiente e il paesaggio tanto quanto ne provo per le specie viventi. Uguaglianza, quindi, Fratellanza ma anche Libertà! Nel Diritto però, Altrimenti facciamo solo CASINO!
      GFT io con te ho poco in comune, ecco perché ho leggermente spostato il mio posizionamento: voglio evitare di avere a che fare con te e con quelli come te!

      • Antonello, io metto la faccia, il nome, il cognome, nella cose che faccio e in quello che dico. Di “destra”, “sinistra”, “centro”, “civico”, ecc. poco m’importa. C’è una sentenza, non risolutrice, ma molto importante. Prendine atto. Il resto conta davvero poco.

      • A.Gregorini says:

        Risolutrice é il termine chiave, Stefano.
        Con un po’ di buona volontà questa storia sarebbe stata chiusa da un pezzo. Non é questo che interessa però. La sentenza é importante, non c’é dubbio, chi l’ha mai negato.
        Resta il fatto che le mediazioni preventive sono meglio di qualsiasi sentenza. Questo é il lavoro della politica non della magistratura.
        Ci sono trenta ettari di parco chiusi da anni ma di questo non vi importa un bel niente, mai una parola.
        Non c’é dubbio che abbiamo valori e orizzonti diversi.

      • che gli ettari di parco debbano essere 30, come i denari di famosa memoria, lo dice il Comune di Cagliari, lo dice l’Impresa privata, lo ha detto – a fasi alterne – la Regione, lo dici tu, ma non è detto che debba essere così, visto che un’indagine archeologica compiuta e definitiva non è mai stata fatta, visto che una procedura di V.I.A. non hanno mai voluto farla.
        Ti ricordo che parte dei lavori del parco – più volte interrotti a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici – sono sotto sequestro penale per lavori non autorizzati.
        Ma curiosamente lo dimentichi.
        Tu riempiresti il canyon di Tuvixeddu delle macerie dell’assurda (e, per fortuna, non decisa) demolizione dello Stadio S. Elia, io ne farei una parte del parco archeologico-ambientale.
        Non c’è dubbio che abbiamo valori e orizzonti diversi.

      • A.Gregorini says:

        Non c’é dubbio che abbiamo valori e orizzonti diversi.
        Io intendo orgogliosamente distinguermi dalla tuo modo di essere e contrappormi a ciò che potresti rappresentare, a favore di un ambientalismo più ragionato, non frutto di odio ideologico da guerra fra classi.
        Non attizzo odio sulla tua persona e cerco di proporre progetti. Progetti che abbiano un senso e un quadro economico ragionato, senza isterismi.
        Mai in questi anni hai montato un quadro economico! Non ne sei capace: protesti e inquisisci. Inquisisci e scateni odio, sulle persone, sulle categorie produttive, sugli “impresari, sui “manager e managerini”.
        Scateni odio anche su quel bambino nipote di Cualbu che alla scuola Alfieri ha pianto dopo la lezione della sua maestra che accusava l’Attila Cualbu delle peggiori nefandezze e lo descriveva come uomo “cattivo”. Il bambino ha pianto perché quell’uomo é suo nonno.
        Tu odi gli impresari e non so perché. Che differenza c’é con odio di classe e la xenofobia. Comunque odii!
        Conosco, come ben sai, G. Cualbu e ho maggiore stima della sua persona e di ciò che rappresenta per la città rispetto a quella che provo per te.
        Spostare l’obiettivo delle dimensioni del parco da 30 a 50 serve solo a te e alla tua parte politica per esistere, intanto tutto resta chiuso.
        Menti quando dici che l’indagine archeologico non é stata fatta, perché sai benissimo che il sito di via Is Maglias e Tuvumannu é trenta metri sotto il profilo originario.
        Questo é il prodotto del tuo mestiere: disamistade. Non cerchi progetti, cerchi odio e visibilità per te.

        Su Sant’Elia abbiamo presentato gratuitamente, gratuitamente, un progetto di riqualificazione come palazzo dello sport, ospitante gli uffici delle federazioni, luogo dei grandi eventi, pista runners, centro congressi. Recupero dell’esistente e maggiore utilizzo delle infrastrutture. Gratuitamente frutto del nostro volontariato.
        Una proposta e non un’odiosa contrapposizione. Da realizzare in partenariato Pubblico – Privato. Partenariato? Per te questa é una parolaccia!

        Infine, Stefano, fra di noi c’é una differenza fondamentale. Io ho sempre cercato il confronto con tutti, anche con te, invitandoti più di una volta, in casa mia, a esporre in pubblico le tue tesi. Tu no, tu non cerchi il confronto, vivi sullo scontro, senza il quale scompari. Non’c’é fine, non c’é soluzione nel tuo metodo, solo conflitto infinito. Solo danni e macerie.

      • “Solo danni e macerie” …
        per fortuna c’è chi sa cosa fare sopra le macerie: come con il “burrone” anfiteatro…come con il canalone di Tuvixeddu…come con i buchi fenici frequentati da tossici e mignotte…
        prima si abbandona, poi si costruisce. per un uso particolaristico e non condiviso del bene pubblico.

        buona fortuna, Gregorini! spero che non la si rimpianga troppo “a sinistra”…

        NB: a proposito di xenofobia, nell’ipotetica giunta Fantola, il leghista Porcelli che posto avrebbe?

      • Neo Anderthal says:

        O Genti, ma ti pare civile, anzi civico, sparare sulla Croce Rossa? O era Verde, un tempo? E che colore ha (una giornata uggiosaaa) ora?
        Non senti che bello il coro Gregoriniano? Santu Mattoni – Ora pro nobis…

      • sono antisistema e anticivico (e anche un po’ antisismico, da quando mi son sposato con una cilena…)
        non sopporto i polli civici (come direbbe la Lombardo in una striscia di Banana…)

        Amen!

      • io creo odio e faccio piangere il nipotino di Cualbu?
        Perchè agisco per la difesa di Tuvixeddu dal cemento? Perchè non lascio mani libere alle ruspe?
        Ma ti rendi conto di che cosa dici e di che cosa parli?
        Ti lascio al tuo sereno credere e sentire, al tuo “partito dell’amore”, qui hai toccato vette irraggiungibili. Chi ti ama ti voterà 😉

      • Stefano says:

        “Ci sono trenta ettari di parco chiusi da anni ma di questo non vi importa un bel niente, mai una parola.”
        Mi scusi Signor Gregorini, ma lei elenca i “miei anni Legambiente, Progetto Sardegna, Forum Ambientale”.
        Chiedo ancora scusa, lei in qualità di esponente di quelle organizzazioni, in quegli anni, ha prodotto iniziative relative al parco in oggetto, al suo stato di abbandono?
        Mi permetto di chiederglielo perché non riesco a capire come le esigenze di tutela di una zona paesaggisticamente rilevante -e confinante con intoccabili vestigia storiche- si possano meglio esplicare comprendendo la costruzione di quartieri/insediamenti abitativi, siano pure di gran lusso e di prestigioso progetto, invece di prevedere la tutela assoluta.
        Mi chiedo, e le chiedo inoltre, quale sia l’interesse preminente da tutelare, da garantire in via principale.
        A me pare chiaro che il migliore interesse della Città e del suo futuro sia la tutela attenta e intransigente del lascito dei Padri (ovvero del Patrimonio), senza il quale la Città è deserta di memorie, che sono vita della comunità stessa e premessa per la sua continuità.
        E’ ovvio che, oltre a bloccare gli interventi edilizi, si debba procedere alla valorizzazione della zona e alla sua destinazione a parco, né mi pare che nessuna delle organizzazioni da Lei citate in precedenza abbia mai detto nulla di diverso -e personalmente ricordo l’Ingegner Tiana di Lega Ambiente intervenire sul tema a cadenza regolare-.
        Soprattutto non mi convince -proprio per nulla- il suo dichiararsi per “estrazione culturale e sentimenti appartenente alla “parte sinistra” e nel contempo appoggiarsi e appoggiare il candidato Sindaco espresso dalla coalizione di centrodestra, in compagnia di fior di ambientalisti espressi dallo stesso partito del Candidato Fantola.
        Mi riferisco per esempio all’assessore Giagoni, la cui opera -chiamiamola “riluttante”- in favore della indispensabile raccolta differenziata ha fatto accumulare a Cagliari anni di ritardo.
        Senza parlare dei candidati della coalizione, su cui sarebbe facile argomentare.
        Veda, io credo che “estrazione culturale e sentimenti” non siano tutto, abbiamo tantissimi esempi che lo dimostrano, come Bondi, Cicchitto, Ferrara e tanti altri. Lei semplicemente ha cambiato idea o -se preferisce- posizione, nulla di sbagliato o di male. Alla fine però conta quale posizione si prende, e perché.
        Se per esempio si intende attribuire preminenza in nome della Libertà -nel Diritto, ci mancherebbe- all’uso privilegiato da parte di un privato di risorse (il suolo, e in generale l’ambiente) che solo per convenzione e per la forza dei rapporti sociali sono state rese di proprietà privata, e che sono viceversa di acclarato -vedi sentenza- interesse pubblico.
        Una posizione coerentemente di Sinistra, per come io la vedo, non contempla la possibilità di sostenere oltre un certo tanto gli interessi -legittimi, per carità- di un privato imprenditore contrastanti con la tutela dei beni pubblici siano naturali, archeologici o paesaggistici, come non consente nessun genere di alleanza con organizzazioni politiche, non solo la Destra di Storace, ma anche lo stesso PDL, che oppongono una visione della politica e della stessa vita civile radicalmente differenti.
        Stefano Fratta

      • Gianluca Serra says:

        Gentile Gregorini,
        è possibile che anche chi pensi in buona fede cose diverse dalle sue abbia evitato di fraternizzare.
        Non giustifico e non condivido le critiche generiche, su questo ha ragione. Mapaiono altrettanto genriche le sue confutazioni.
        Il suo posizionamento, poi, non è che si sia spostato di poco. Anzi. Ma questo, per fortuna, è legittimo e talvolta auspicabile. Perciò suonano male le sue argomentazioni: excusatio non petita….
        Saluti

  27. felice ,il colle sacro è protetto

  28. Barbara says:

    Grazie per aver pubblicato il testo della sentenza!

    Se non ho frainteso, il colle di Tuvixeddu è ora sottoposto a due vincoli differenti:
    – un’area ristretta è protetta dal vincolo archeologico, che tutela l’area delle tombe in quanto beni culturali, secondo la legge 1089
    – l’area ampia del colle è protetta dal vincolo paesistico “di Soru” “avendo ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio”.

    Adesso mi chiedo: al momento dell’accordo di programma fra il Comune e Coimpresa, chi aveva l’autorità e la competenza per porre un vincolo di questo genere?
    Non sto parlando della “volontà” di tutelare l’area, chiariamoci! Mi riferisco alla possibilità concreta di porre un veto dicendo: “il progetto di coimpresa e Comune lede gli interessi della collettività e io Stato porrò un vincolo a tutta l’area per impedirlo”.
    Perchè, a quanto ho capito, la Soprintendenza archeologica da sola non avrebbe potuto.
    La Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio forse?
    La Regione o la Provincia avrebbero potuto?

    Scusate se mi sono espressa in maniera semplicistica.

  29. Daniele says:

    Ah, le mirabolanti magie del giornalismo libero dell’Ugnone.
    La stessa identica notizia (a parte l’esito della sentenza) in un solo giorno passa dalla prima alla ventisettesima pagina.
    Poi magari si lamentano e piagnucolano se qualcuno gli dice che sono dei servi.

  30. Pierfranco says:

    Io non vi capisco voi cagliaritani di sinistra…passate giornate intere a parlar male di zuncheddu, di videolina, dell’UGNONE, etc. etc…ma perchè leggete quel giornale lì? perchè non comprate la Nuova Sardegna allora?
    E non dite che non si parla abbastanza di Cagliari perchè la Nuova ha le edizioni locali!

    • il fatto che ci sia “dualismo” (il pluralismo, questo sconosciuto in Sardegna!) dell’informazione non significa che è giustificata la cattiva informazione o la disinformazione, che è quello che fa sistematicamente l’Unione Sarda

  31. Alessandra says:

    Sono molto soddisfatta. Una sensazione sempre più rara ultimamente.
    Ora, per quanto riguarda la valorizzazione del sito, sono d’accordo che si dovrà lavorare anche in quel senso. Basterebbe avere a cuore il decoro della nostra città a prescindere dai soldi che ci puoi guadagnare.
    Concetti da venusiani, lo ammetto.

  32. Donatella Mendolia says:

    Hai ragione, c’è una gran disinformazione a riguardo!E comunque, forse non tutti preferiscono le belle case ai “tossici e alle mignotte”!O forse”tossici e mignotte”, in ogni caso, non sono palazzine piantate nel terreno sopra le tombe della più grande necropoli punica del mediterraneo! punti di vista!

    • magari qualcuno preferisce un’area controllata e pulita di immenso valore storico culturale senza palazzoni che proiettino la loro ombra o rovinino con la loro presenza un paesaggio che, fortunatamente, la legge preserva ancora, nonostante la collusione di amministratori e costruttori senza scrupoli.

      Ma è possibile che le cose debbano essere per forza bianche o nere?

  33. evvivaaa ora la fantastica necropoli rimarrà ancora il covo di tossici e mignotteeee yeeaaah chi se ne frega se cualbu voleva farci il parco archeologico con belle case accanto e riqualificare la zona, meglio lasciare tutto com’è, non sia mai che se a uno viene una bella idea, gliela si possa lasciar sviluppare.

    C’è una gran disinformazione a riguardo mi sa, tutti convinti che dovesse costruire monoliti di cemento sopra le tombe, quando invece non era proprio così.

    • sa_puncia says:

      ovvio, magari con piazza telecostesmeralda

    • docpretta says:

      bè certo che valorizzare la più grande necropoli punica del mediterraneo (o del mondo? boh) devi per forza costruire palazzine.. riesci anche a vedere dal buco della serratura con tutti e due gli occhi?

    • Massimo says:

      Ma meglio, mille volte meglio, i tossici e le mignotte degli affamapopolo…

  34. Stefano reloaded says:

    Dice il C.D.S.: “Infine, è il caso di rammentare che per consolidata giurisprudenza la situazione materiale di compromissione della bellezza naturale che sia intervenuta ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l’ambito protetto”.
    E si doveva arrivare al Consiglio di Stato affinchè i nostri amministratori “rammentassero” questa ovvietà?
    Oggi L’Unione Sarda dice che le costruzioni di Cualbu non sono interessate da questa sentenza. Mah… sarà! (a proposito c’è qualcuno che può linkare un’immagine della cartografia di Tuvixeddu con i limiti dell’area vincolata?)
    Solo ieri, però, dava per certo anche il rigetto dell’appello della Regione:
    http://www.regione.sardegna.it/j/v/492?s=158829&v=2&c=1489&t=1
    e questo mi fa ben sperare.

  35. Certo ce ne vuole pazienza per leggere tutta la sentenza; ahi ahi la burocrazia.

  36. vincenzo says:

    Cualbu avrà cmq diritto di chiedere i danni a qualcuno e temo che quel qualcuno sia un’Amministrazione, ergo pagheremo noi.

  37. Vorrei rispondere con un commento articolato e redatto in italiano inappuntabile, ma l’unica cosa che mi viene da dire è : POBAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

  38. Donatella Mendolia says:

    e ora cosa succede?

  39. Gianluca says:

    Anthony, pronto Anthony?
    In vacanza proprio oggi?
    Ma se sta piovendo…

  40. Gianluca says:

    La civiltà di un popolo si misura anche con la capacità di avere un’informazione corretta anche per chi non può o non vuole accedere a nuove modalità per procurarsela.
    E invece questo non è possibile qui a Cagliari. Leggo l’Unione di oggi.
    O meglio, non leggo.
    Mi si dirà che non è una novità e che in Nord Africa la censura non è riuscita a imbavagliare la voglia di libertà. Tutto vero, ma quanto c’è voluto? Per massacrare ci si riesce con poco. Per riabilitare con questa disinformazione strisciante ci vogliono ere geologiche.

    • basta considerare l’unione per quello che è realmente: propaganda, non certo informazione. Viva il web. Da questo punto di vista ti do ragione, siamo ancora molto incivili.

  41. docpretta says:

    cess.. roba da corona di fiori per cualbu..

  42. e questa sentenza è definitivamente inappellabile?

  43. Luca Mori Ubaldini says:

    Evvai !!!!
    Bella Notizia !!!!
    L’Asse Floris – Cualbu e compagni di merende … ora si sta divorando i cosiddetti ….. aahahahahaha
    Esiste ancora un briciolo di buon senso in questo paese …

  44. Finalmente una bella notizia.
    La civiltà di un popolo si misura anche con la capacità che questo ha di preservare la memoria e trarne ispirazione per il futuro. E’ ora che i cagliaritani capiscano che Tuvixeddu è il Colle Sacro della città anche oggi. Ci sono sepolti i nostri antenati diretti. La sua funzione principale non dovrebbe essere turistica, nè tantomeno ludica o sportiva. Vorrei che diventasse un posto dove meditare su chi siamo stati, per capire dove potremmo arrivare, volgendo lo sguardo (già fortemente compromesso dal mattone) alla Nostra città. Nostra, non del sindaco o dei palazzinari. Solo in questo modo Tuvixeddu diverrebbe, in seconda istanza, una singolarità che non ha eguali, e avrebbe anche funzione di attrattiva turistica, che non sarà quella sguaiata e festosa (che peraltro la città potrebbe comunque offrire nel lungomare), ma quella rispettosa e solenne di un santuario civico in cui i cagliaritani hanno l’occasione, ogniqualvolta se ne presenta la necessità, di rigenerarsi contro lo stress della modernità impersonale e maleducata, irrispettosa e menefreghista.

  45. Soviet says:

    Allora aveva ragione Soru…mi sa che tra poco slega di nuovo Diabolik!

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